Inammissibilità ricorso per Cassazione: i rischi dei motivi generici
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli per chi intende impugnare una sentenza di condanna senza una strategia difensiva rigorosa. La recente ordinanza della Suprema Corte sottolinea come la semplice riproposizione di argomenti già affrontati nei gradi di merito possa portare non solo al rigetto, ma anche a pesanti sanzioni pecuniarie.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. La difesa aveva basato l’impugnazione su tre pilastri: la contestazione del giudizio di colpevolezza, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quelle legate al danno di speciale tenuità.
La decisione della Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il collegio ha evidenziato che le censure mosse dal ricorrente non presentavano i requisiti minimi di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Invece di individuare vizi logici o giuridici precisi nella sentenza d’appello, la difesa si è limitata a replicare le medesime tesi già vagliate e correttamente respinte dai giudici di secondo grado.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito in cui è possibile riesaminare i fatti, ma un giudice delle leggi. Quando un ricorso si limita a dedurre motivi generici e meramente riproduttivi, manca l’oggetto stesso dell’impugnazione. I giudici hanno rilevato che la sentenza impugnata era già dotata di una motivazione immune da vizi logici, avendo adeguatamente spiegato il diniego delle attenuanti e l’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto. La colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ha comportato, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione deve essere costruito su critiche puntuali e specifiche. La reiterazione di doglianze generiche non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a costi aggiuntivi significativi. La decisione conferma l’orientamento rigoroso della Corte nel sanzionare l’uso improprio dello strumento dell’impugnazione quando questo non apporta nuovi elementi di diritto o non evidenzia reali fratture logiche nel ragionamento dei giudici di merito. La condanna al pagamento di tremila euro, oltre alle spese processuali, funge da deterrente contro i ricorsi manifestamente infondati.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, ovvero se si limitano a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza contestare specifici vizi della sentenza.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Si può contestare il merito dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione valuta solo la legittimità della decisione e la logicità della motivazione, non può procedere a un nuovo esame delle prove o dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50638 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in e esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e mer riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità, all’appli 131-bis cod. pen ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cu n. 4, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con mo immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine da 2 a 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.