Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8932 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8932 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato contestato, è privo di specificità poiché meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corr argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 sulle convergenti risultanze emerse, e soprattutto sull’esito delle deposizioni testimoniali e sulla documentazione acquisita nel corso del giudizio previo consenso della difesa, tra cui il verbale di riconoscimento fotografico, da cui risulta provata la partecipazione dell’imputato alla rapina contestata);
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali adeguatamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull’attendibilità del riconoscimento effettuato dalla teste nell’immediatezza della vicenda, che non è stato ritenuto compromesso dalle diverse dichiarazioni rese in udienza diversi anni dopo il fatto, nonché sulla coerenza delle dichiarazioni della predetta con quelle degli altri testi COGNOME e COGNOME , e con gli altri elementi emersi in sede di indagini, tra cui le celle di agganci dei telefoni dei due correi tramite le quali è stata ricostruita la fuga dei du imputati);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congru riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion (si veda, in particolare, pag. 8);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 febbraio 2026
Il Consigliere es nsore
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