Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41651 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41651 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce l’inosservanza degli artt. comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen. per l’insufficienza della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina conte privo di specificità poiché ripropone genericamente le stesse censure in fatto già discus ritenute infondate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in pr pagg. 7, 9 e 10);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanz correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondament dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente