Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1024 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1024 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 del GIUDICE DI PACE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Chieti, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di minaccia.
Premesso che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall’impostazio dell’argomento di censura perché – senza le dovute specificazioni – lamenta tutti i vizi d motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Coll ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 COGNOME (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’on sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su qu profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in qual manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzion rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi qu suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazi infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibi sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunz vizi motivazionali in relazione all’affermazione di responsabilità, tende ad otten un’inammissibile, nuova ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante crite valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, fondando, co consentito, l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
Il Presidente