Inammissibilità ricorso per cassazione: quando i motivi sono carenti
L’ordinamento giuridico italiano prevede dei criteri molto rigorosi per l’accesso al giudizio di legittimità. L’inammissibilità ricorso per cassazione non è solo un ostacolo procedurale, ma una sanzione verso atti che non rispettano i requisiti di specificità e pertinenza richiesti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la mancanza di argomentazioni concrete e l’introduzione di motivi nuovi portino inevitabilmente al rigetto del ricorso e a pesanti sanzioni economiche.
I fatti e la condanna per stupefacenti
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, la Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva inflitto una pena di otto mesi di reclusione. Le sostanze rinvenute comprendevano circa 84 grammi di marijuana, 18 grammi di hashish (da cui erano ricavabili oltre 250 dosi) e una quantità significativa di metadone.
Contro questa sentenza, l’interessato ha presentato ricorso davanti alla Suprema Corte, lamentando una violazione di legge. Nello specifico, si doleva della mancata pronuncia di un proscioglimento immediato, un obbligo previsto dal codice di procedura penale quando risulti evidente l’innocenza o l’insussistenza del fatto.
Inammissibilità ricorso per cassazione: i motivi nuovi
Uno dei pilastri del sistema delle impugnazioni è che non è possibile sottoporre alla Cassazione questioni che non siano state preventivamente esaminate dal giudice d’appello. Nel provvedimento in esame, la Corte ha rilevato che la doglianza presentata dal ricorrente non era correlata ai motivi di appello precedentemente formulati.
Questa tardività nel sollevare il problema rende il ricorso non procedibile. La giurisprudenza è costante nell’affermare che i vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità. Tale regola serve a garantire la stabilità delle fasi processuali e a evitare che il giudizio di Cassazione diventi un improprio terzo grado di merito.
Inammissibilità ricorso per cassazione: il petitum generico
Oltre alla novità dei motivi, la Corte ha ravvisato una profonda genericità nell’esposizione delle ragioni del ricorso. Il codice di procedura penale impone che il ricorrente indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua richiesta (il cosiddetto petitum).
Nel caso analizzato, l’affermazione dell’esistenza di violazioni di legge era puramente enunciativa, priva di qualsiasi argomentazione a sostegno. Senza una dimostrazione concreta di come e perché la sentenza impugnata abbia violato le norme, l’atto risulta carente di un requisito essenziale. L’inosservanza di questo onere di specificità è sanzionata con l’inammissibilità dell’intero ricorso.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione sull’applicazione rigorosa delle norme procedurali relative alle impugnazioni. In primo luogo, ha evidenziato come l’atto di ricorso mancasse totalmente di specificità, limitandosi a una doglianza astratta senza alcun confronto critico con la sentenza della Corte d’appello. Tale difetto integra la causa di inammissibilità per genericità dei motivi.
In secondo luogo, i giudici hanno sottolineato l’inammissibilità derivante dalla natura nuova dei motivi proposti. Poiché la questione della mancata applicazione del proscioglimento non era stata sollevata nel grado di appello, essa è stata considerata tardiva. Infine, la Corte ha valutato l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, non ravvisandola e procedendo quindi alla condanna pecuniaria obbligatoria per legge.
Le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta conseguenze dirette e onerose per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, soprattutto, l’obbligo di versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria è volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi manifestamente infondati o mal formulati, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La sentenza ribadisce l’importanza per i legali di redigere atti che siano non solo tempestivi, ma tecnicamente precisi e ancorati a quanto già dibattuto nei gradi precedenti.
Cosa comporta un ricorso per cassazione privo di motivazioni specifiche?
Se il ricorso si limita a enunciare violazioni di legge senza fornire argomentazioni concrete e precise, viene dichiarato inammissibile per genericità. Questo impedisce alla Corte di esaminare la questione nel merito e porta alla condanna al pagamento delle spese.
Si può contestare per la prima volta in Cassazione un vizio non presentato in appello?
No, le questioni non dedotte nei motivi di appello sono considerate tardive e non possono essere sollevate per la prima volta nel giudizio di legittimità. Un ricorso basato su motivi nuovi rispetto al grado precedente viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, la legge prevede una condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende se l’inammissibilità è imputabile a colpa. Nel caso esaminato, tale sanzione è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7834 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7834 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NUVOLI NOME NOME a CHIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condanNOME alla pe di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver d illecitamente grammi 83,989 lordi di marijuana e grammi 18,531 di hashish, da cui potevano ricavarsi 254 dosi medie singole, nonché ml. 288 di metadone, pari a 42 dosi medie singole.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
L’art. 581 lett ci) cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di dirit elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l’asserto relativo alla sussiste violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione sostegno. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profi genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c) cod, proc. pen. quale inammissibilità.
Si osserva peraltro che la doglianza prospettata non è correlata ai motivi di appello, sic essa è tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legitti vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. V, n. 48 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438).
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
Il consigliere estensore
Il Presidente