Inammissibilità ricorso per cassazione: la parola alla Suprema Corte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per cassazione, un esito processuale che si verifica quando l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte Suprema. Questo accade, come nel caso di specie, quando i motivi proposti non presentano elementi di novità rispetto a quanto già discusso e deciso nei precedenti gradi di giudizio. La decisione si concentra su un caso di resistenza, ma il principio enunciato ha una valenza generale per chiunque intenda adire il massimo organo di giustizia.
I Fatti di Causa
Un soggetto proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza. Il nucleo della sua difesa, ovvero la doglianza principale, si basava sulla presunta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. In particolare, il ricorrente sosteneva che mancasse un presupposto fondamentale: un atto d’ufficio legittimo al quale egli si sarebbe opposto. Secondo la sua tesi, non vi era la consapevolezza di opporsi a un atto rientrante nelle funzioni di un pubblico ufficiale, mettendo in discussione sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.
Limiti all’impugnazione e l’inammissibilità del ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un’analisi preliminare dei motivi del ricorso. Gli Ermellini evidenziano come le argomentazioni difensive non siano altro che una replica di censure già esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi. La Corte d’Appello aveva, infatti, già valutato adeguatamente tali profili, fornendo una motivazione ritenuta dai giudici di legittimità:
* Giuridicamente corretta: basata su una corretta interpretazione delle norme.
* Puntuale: precisa nel rispondere alle specifiche obiezioni difensive.
* Coerente: in linea con le prove e le emergenze processuali acquisite.
* Logica: priva di contraddizioni o incongruenze manifeste.
Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni senza individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata (come un’errata applicazione della legge o un vizio logico della motivazione), esso non può essere accolto. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del processo penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando questo si rivela essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non abbia sollevato reali questioni di legittimità, ma abbia tentato, in sostanza, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, compito precluso alla Corte di Cassazione. L’assenza di nuove argomentazioni o di critiche pertinenti ai vizi di legittimità della sentenza impugnata ha reso il ricorso non meritevole di un esame approfondito. Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: il ricorso per Cassazione deve essere costruito su specifici vizi di legittimità e non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte in appello. La decisione di inammissibilità non significa che le ragioni del ricorrente siano infondate in astratto, ma che sono state presentate in modo non idoneo al giudizio di legittimità. La condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende funge anche da sanzione per l’uso improprio di uno strumento processuale, volto a scoraggiare ricorsi puramente dilatori o non fondati su validi motivi di diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera replica di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto che non fossero stati proposti nuovi e validi motivi di legittimità, ma solo un tentativo di rivalutare i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’argomento principale del ricorrente e perché non è stato accolto in questa sede?
L’argomento principale era la mancanza degli elementi costitutivi del reato di resistenza, in particolare l’assenza di un atto d’ufficio a cui l’imputato si sarebbe consapevolmente opposto. Non è stato accolto perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale questione fosse già stata valutata e disattesa correttamente dai giudici dei precedenti gradi con motivazioni logiche e giuridicamente corrette.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TERLIZZI il 27/06/1997
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata – diretta a conte la sussistenza dei requisiti costitutivi , anche sul versante soggettivo, della resistenza cont al ricorrente in ragione della non riscontrata presenza di un atto d’ufficio al quale il r con la propria condotta si sarebbe opposto, quantomeno in termini di consapevolezza dell’atto stesso, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del meri argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, co con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.