Inammissibilità ricorso per cassazione: i limiti del controllo di legittimità
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un pilastro fondamentale del sistema processuale penale italiano, delimitando chiaramente i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati nei gradi precedenti.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di truffa. L’imputato ha proposto ricorso lamentando vizi di motivazione, travisamento della prova e un’errata applicazione della legge penale in merito alla determinazione della pena. Tuttavia, la struttura del ricorso presentava criticità insormontabili sotto il profilo dell’ammissibilità.
Inammissibilità ricorso per cassazione e valutazione del fatto
Uno dei principi cardine ribaditi dalla Corte riguarda il divieto di sovrapporre la valutazione dei giudici di legittimità a quella compiuta dai giudici di merito. Quando un ricorrente contesta la tenuta logica della sentenza basandosi su modelli di ragionamento alternativi o su una diversa lettura delle risultanze processuali, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La questione della determinazione della pena
Un altro punto focale della decisione riguarda l’applicazione degli articoli 132 e 133 del codice penale. Il ricorrente ha contestato la misura della sanzione inflitta, ma la Corte ha rilevato due ordini di problemi. In primo luogo, la questione non era stata sollevata in sede di appello, determinando una preclusione processuale. In secondo luogo, la graduazione della pena è un atto discrezionale del giudice di merito che, se supportato da una motivazione congrua e priva di vizi logici, non può essere sindacato in Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non può saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo del giudice e altri modelli di ragionamento esterni. Il controllo deve limitarsi alla verifica della sussistenza di un apparato motivazionale coerente e rispettoso dei canoni giuridici. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva già esplicitato correttamente le ragioni del proprio convincimento, rendendo superfluo e inammissibile ogni ulteriore tentativo di revisione fattuale. Inoltre, per quanto concerne la pena, è stato chiarito che l’onere argomentativo del giudice è assolto quando vengono indicati gli elementi decisivi che giustificano il quantum della sanzione.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono necessariamente vertere su vizi di legittimità specifici e non su generiche contestazioni del merito. Per i cittadini e i professionisti, emerge chiaramente che la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ‘riprovare’ il processo, ma un presidio di corretta applicazione del diritto.
Perché la Cassazione non può valutare nuovamente le prove?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito, pertanto il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare i fatti.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Il motivo diventa inammissibile in sede di Cassazione per il principio di preclusione, in quanto non è consentito sollevare per la prima volta questioni nuove nell’ultimo grado di giudizio.
Il giudice ha piena libertà nel decidere l’entità della pena?
Il giudice esercita un potere discrezionale basato sui criteri degli articoli 132 e 133 c.p., ma deve sempre fornire una motivazione congrua che spieghi gli elementi considerati per determinare la sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48589 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48589 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, pur formulando apparentemente diversi profil di critica della sentenza impugnata, in relazione a distinti vizi di legittimità violazione della legge penale e processuale al vizio motivazionale, al travisamento della prova) finiscono per contestare la valutazione del fatto da parte dei giudici di merit non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità) stante la preclusione per la Corte cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha gi pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di contestato;
considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen., non e stato dedotto in appello e quindi non può esserlo in questa sede, essendo la questione oramai preclusa; rilevato peraltro che il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena – anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti attenuanti e per fissare la pena base – rientra nella discrezionalità del giudice di mer che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; valutato che nella specie l’onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in parti pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom , il 12/09/2023
Il Cohsigliere Esten o