Inammissibilità ricorso per cassazione: la chiarezza dei motivi è d’obbligo
Nel panorama giuridico attuale, l’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno degli ostacoli principali per chi non struttura correttamente la propria strategia difensiva. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito con fermezza che la genericità delle contestazioni non è ammessa nel giudizio di legittimità, portando a conseguenze economiche gravose per il ricorrente.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui l’imputato aveva proposto appello contro una sentenza di condanna emessa dal Tribunale. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile poiché i motivi presentati erano stati ritenuti aspecifici e generici, non entrando nel merito delle prove testimoniali e documentali su cui il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione.
Nonostante ciò, l’imputato ha presentato un ulteriore ricorso, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione all’ordinanza di inammissibilità. La Cassazione è stata dunque chiamata a valutare se tale impugnazione rispettasse i rigorosi criteri previsti dal codice di rito.
Le regole sull’inammissibilità ricorso per cassazione
Secondo i giudici di legittimità, l’inammissibilità ricorso per cassazione scatta automaticamente quando l’atto non risponde ai requisiti di specificità prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. La legge richiede che chi impugna una sentenza indichi chiaramente quali siano i punti della decisione contestati e quali siano le ragioni di diritto e di fatto che giustificano la richiesta di riforma.
La riforma attuata con la Legge 103/2017 e successivamente dal D.Lgs. 150/2022 ha ulteriormente stretto le maglie, rendendo il contenuto dell’atto di impugnazione ancora più vincolato. Non basta manifestare un generico disaccordo con la sentenza, ma occorre confutare puntualmente le argomentazioni del giudice precedente.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione rilevando che il motivo sollevato dal ricorrente era manifestamente infondato. Il difetto di motivazione lamentato non emergeva affatto dal provvedimento della Corte d’Appello, la quale aveva invece applicato correttamente la giurisprudenza consolidata. I giudici hanno osservato che anche il ricorso presentato in sede di legittimità soffriva dello stesso difetto di aspecificità riscontrato nel grado precedente.
In particolare, è stato sottolineato come il ricorrente non avesse fornito elementi concreti per scardinare il ragionamento dei giudici di merito, limitandosi a riproporre censure vaghe che non tenevano conto delle prove raccolte durante il dibattimento. L’ordinanza chiarisce che il rigore nel valutare la specificità dei motivi è necessario per evitare un inutile dispendio di risorse giudiziarie su ricorsi privi di reale fondamento.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua natura generica e manifestamente infondata. Oltre alla conferma della sentenza di condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono sempre essere correlati in modo preciso ai passaggi della sentenza impugnata per evitare le severe sanzioni pecuniarie previste dall’ordinamento.
Cosa accade se un ricorso viene dichiarato inammissibile per aspecificità?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese e di una multa.
Quali sono i requisiti minimi per evitare l’inammissibilità ricorso per cassazione?
È necessario indicare specificamente i punti della sentenza contestati, le prove che si ritengono mal valutate e le norme di legge che si considerano violate.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria per un ricorso inammissibile?
La sanzione in favore della Cassa delle ammende è determinata dal giudice e in questo caso specifico è stata fissata nella misura di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6898 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6898 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AMATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello propos avverso la sentenza del locale Tribunale pronunciata in data 19 maggio 2021, disponendo l’esecuzione del provvedimento impugnato. La Corte territoriale ha rilevato che l’appello fosse aspecifico, tenuto conto dell’argomentazione, rite puntuale, del Tribunale di Reggio Calabria che ha fondato la propria decisione sul deposizioni testimoniali nonché sulle prove documentali.
Ritenuto che il motivo sollevato (vizio di motivazione rispetto all’inammissibilità dell’impugnazione di cui all’art. 591 cod. proc. pen., in rap agli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., e alla legge 103/2017) risulta manifestam infondato in quanto afferente ad un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale, riprendendo consolidata giurisprudenza, adeguatamente ritenuto i motivi di appello aspecifici e generici che anche il presente ricorso è affetto dalla medesima aspecificità. L’art. 581 proc. pen., nel disciplinare la forma dell’impugnazione, prescrive che i mot debbano essere enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte esigenza di specificità che – già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata raf dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025