Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6864 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6864 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a APRILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avvero la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Latina, assolveva COGNOME NOME dal delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui al capo 1), rideterminando la pena allo stesso inflitta per le residue contestazioni (capo 1) – detenzione dell’ulteriore sostanza stupefacente pari a kg. 2,2 di hashish rinvenuta in parte in uno zaino posto, all’atto del controllo, tra le gambe del COGNOME intento alla guida dell’autovettura OPEL ASTRA SW di proprietà dell’COGNOME, in parte occultata sulla persona del COGNOME; capo 2) – ulteriore violazione di cui all’art. 73 DPR 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di Kg 17,5, aggravata in ragione dell’ingente quantitativo; capo 4) -detenzione illegale di una pistola revolver calibro 38, con all’interno n. 5 cartucce con matricola abrasa; infine, capo 5)- ricettazione dell’arma provento della contraffazione di cui al capo 4)), mentre, nei confronti di COGNOME, rideterminava la pena, previa concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche. La sentenza di primo grado veniva, nel resto, confermata.
L’imputato COGNOME deduce, con il ricorso per cassazione, tre motivi.
1.1. Con il primo motivo deduce che la Corte territoriale, nell’assolverlo quanto al capo 1) RAGIONE_SOCIALE imputazioni limitatamente alla detenzione di gr. 57 di cocaina, non ha svolto motivazione alcuna quanto alla non riferibilità al predetto di tutto ciò che era contenuto nello zaino rinvenuto, all’atto del controllo, tra le gambe del COGNOME. Si censura altresì che non siano stati fatti accertamenti sulle due auto al fine di rilevare possibili impronte digitali atteso che l’auto TARGA_VEICOLO era condotta da COGNOME COGNOME all’atto del controllo, mentre la OPEL ASTRA TARGA_VEICOLO, sulla quale venivano rinvenute le armi e la sostanza stupefacente di cui al capo 2), non era intestata al predetto né nel suo esclusivo uso, sicché, concludendo, dagli atti non emergevano elementi di certa prova della responsabilità di COGNOME.
1.2 II secondo motivo lamenta che, quanto al capo 2), relativo alla detenzione di hashish, non sia stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 DPR 309/1990, atteso lo stato di incensuratezza e la carenza di prova in ordine all’inserimento del ricorrente in una più ampia organizzazione (circostanza richiamata in sentenza e ritenuta frutto di una mera illazione investigativa).
1.3 Il terzo motivo viene dedotto in relazione alla totale mancanza di motivazione sul motivo di appello relativo alla mancata concessione e applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
Il ricorso di COGNOME è affidato ad un unico motivo articolato ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con cui si chiedeva la riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 DPR 309/1990.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili per difetto di specificità, omettendo di confrontarsi con l’adeguata, ragionevole e condivisibile motivazione della Corte territoriale.
1.1 Quanto al ricorso proposto da COGNOME, in riferimento al primo motivo si osserva che il ricorrente omette ogni confronto con la motivazione svolta dalla Corte territoriale in punto di attribuzione al medesimo della responsabilità per la detenzione della sostanza contenuta nello zaino posto tra le gambe del COGNOME, ad eccezione della sola cocaina ammessa come di esclusiva riferibilità a sé dal coindagato COGNOME: a tal fine, la motivazione riepiloga plurimi elementi univocamente deponenti in tale senso, valorizzando le circostanze del rinvenimento, all’interno dell’autovettura condotta dal Di COGNOME ma di proprietà di COGNOME, passeggero a bordo di tale vettura unitamente ad un terzo soggetto, il particolare confezionamento della identica sostanza (hashish) in panetti ciascuno di identico peso, contraddistinti dal tagliandino “Sticky Grapes” (sia quelli rinvenuti nella tasca dei pantaloni delDi COGNOME, sia quelli rinvenuti nel cofano posteriore della macchina Opel parcheggiata nel cortile dell’abitazione di COGNOME, nel cui vano portaoggetti veniva altresì rinvenuta la pistola cal. 38, con matricola abrasa e 5 cartucce del medesimo calibro), il rinvenimento RAGIONE_SOCIALE chiavi della OPEL nella diretta disponibilità del ricorrente. Si ritiene pertanto che il motivo sia generico.
1.2 Con riferimento al secondo motivo del ricorso proposto da COGNOME, anche in questo caso difetta la prescritta specificità, omettendo il ricorrente ogni confronto con la motivazione svolta dalla Corte territoriale in punto di esclusione della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990. In particolare, nulla adduce il ricorrente quanto alla gravità del fatto desunta precipuamente dalle modalità concrete dello stesso, avuto riguardo al quantitativo di sostanza rinvenuta ed alla contestuale detenzione illegale di un’arma e del relativo munizionamento, al predetto facilmente accessibile trattandosi di arma rinvenuta nel vano portaoggetti dell’autovettura parcheggiata nel cortile della sua
abitazione e nella sua disponibilità, come comprovato dal rinvenimento RAGIONE_SOCIALE relative chiavi all’esito della perquisizione.
1.3 Con riferimento al terzo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di motivazione in punto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, si osserva che la Corte territoriale ha in plurimi punti della motivazione espressamente escluso che lo stesso ne fosse meritevole: in particolare, al punto 2 della sente impugnata, la Corte espressamente dichiara di confermare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado (fatta eccezione per la sola statuizione relativa al trattamento sanzioNOMErio nei confronti del COGNOME) che, a sua volta, sul punto relativo alla riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, a pagina 6 ne escludeva la relativa riconoscibilità argomentando in ragione del dato quantitativo e RAGIONE_SOCIALE modalità dell’azione; al punto 4 della sentenza impugnata, inoltre, si specifica che solo il coindagato veniva ritenuto meritevole dalla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, mentre, in sede di individuazione del trattamento sanzioNOMErio, la corte espressamente formula una valutazione di gravità del fatto, valorizzando la spiccata offensività dei fatt commessi, l’intensità del dolo intenzionale desumibile dalla preventiva organizzazione del trasporto di droga e, con particolare riferimento al ricorrente COGNOME, la considerevole capacità criminale, anche desunta dalla disponibilità dell’arma e del relativo munizionamento.
Quanto al ricorso proposto dal COGNOME, il relativo unico motivo è parimenti privo della prescritta specificità poiché non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale in punto di mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 5 del DPR 309/1990, che sul punto ha valorizzato, il dato del contenuto di principio attivo della sostanza stupefacente del tipo cocaina dal medesimo detenuta, e la condotta di collaborazione offerta per il trasporto della droga (che come detto è stata rinvenuta nell’abitacolo della vettura e custodita proprio nello zaino che il medesimo teneva tra le gambe).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al Pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così è deciso, 05/02/2026