Inammissibilità ricorso per cassazione: l’importanza della specificità dei motivi
Presentare un’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte richiede una precisione tecnica elevata, poiché il rischio di incorrere nell’inammissibilità ricorso per cassazione è molto concreto se le doglianze risultano generiche o attinenti esclusivamente al merito della decisione. Nel caso in esame, la Settima Sezione Penale ha affrontato il ricorso di un cittadino contro una sentenza della Corte d’Appello, ribadendo i confini del sindacato di legittimità.
Quando scatta l’inammissibilità ricorso per cassazione
La Corte ha rilevato che il ricorso proposto non presentava i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. In particolare, le lamentele si concentravano sulla determinazione della pena (il cosiddetto trattamento punitivo), senza evidenziare violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione del giudice di secondo grado. L’inammissibilità ricorso per cassazione è dunque la conseguenza naturale quando l’atto di impugnazione si limita a una critica generica del verdetto senza scalfire le basi giuridiche della decisione.
Le sanzioni pecuniarie e l’inammissibilità ricorso per cassazione
Un aspetto fondamentale di questa ordinanza riguarda le conseguenze economiche per il ricorrente. Quando viene dichiarata l’inammissibilità, la legge prevede non solo il pagamento delle spese del procedimento, ma anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione è giustificata dal fatto che l’impugnazione è stata proposta con colpa, impegnando inutilmente l’apparato giudiziario dello Stato.
Analisi dei fatti e del procedimento
Il procedimento traeva origine da una condanna emessa in sede di appello. Il difensore dell’imputato aveva depositato una memoria insistendo per l’annullamento della sentenza, sostenendo che la misura della pena non fosse congrua. Tuttavia, non sono stati forniti elementi nuovi o critiche puntuali che potessero giustificare un intervento della Cassazione, la quale non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a controllare la correttezza del ragionamento giuridico.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, avendo esaminato adeguatamente le deduzioni difensive già presentate nei gradi precedenti. Di conseguenza, il tentativo di ridiscutere il trattamento sanzionatorio è stato respinto fermamente.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente lamentarsi della severità della pena se il giudice di merito ha spiegato correttamente i criteri seguiti per la sua determinazione. Nel caso di specie, la sentenza d’appello conteneva un esame adeguato di tutti i punti sollevati dalla difesa, rendendo il ricorso in Cassazione meramente ripetitivo e privo di fondamento tecnico. Inoltre, la Corte ha applicato i principi stabiliti dalla Consulta riguardo alla responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza n. 9365/2026 riafferma che la Cassazione è un giudice di legittimità e non un terzo grado di merito. Per evitare una condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, è essenziale che il ricorso sia basato su vizi di legge precisi e non su una generica richiesta di benevolenza. La decisione della Corte d’Appello rimane dunque definitiva, gravata dalle ulteriori spese processuali generate dal ricorso inammissibile.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene giudicato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la Corte non esamina i motivi nel merito, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le sanzioni pecuniarie previste per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione totalmente illogica o carente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9365 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9365 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria con la quale il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, richiamando il motivo dedotto, ha insistito per l’annullamento, senza rinvio o con rinvio, d sentenza impugnata;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito in quanto generico ed afferente la determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.