Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7839 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7839 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 12 febbraio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa il 19 ottobre 2 dal Tribunale di Nuoro, previa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo B della rub ha ridetermiNOME in anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa la pena a cari di NOME COGNOME, ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 bis, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo A, per aver illecitamente ceduto a terzi quattro panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, corrispondenti a quat chilogrammi di peso, da cui erano ricavabili 19.867,9 dosi medie singole; fatto commesso in Galtelli il 23/02/2017.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevole dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di l manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da doglianze generiche, riproduttive di deduzion adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito n scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazi alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di sp travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine al ruolo svolto dall’imputa nella vicenda contestata al capo A: nel replicare agli analoghi motivi di appello, la C territoriale (alle pagine da 18 a 22 della sentenza impugnata) sottolinea non illogicamente proposito come sarebbe stato estremamente rischioso ed illogico per i due coimputati lasciare l’auto con dentro la sostanza stupefacente in un parcheggio incustodito, mentre passeggiavano per Nuoro, e poi addirittura avviarsi verso una destinazione sconosciuta, seguendo l’imputato, anch’egli non ben conosciuto ed anche dubitando delle intenzioni di quest’ultimo; i coimputa seguirono le indicazioni del ricorrente, mostrando perplessità sul tragitto deciso da quest’ult in rapporto all’obiettivo perseguito (“…che cazzo, ci vuole poco a passare una borsa…”), pe armeggiare a lungo sullo zaino al momento in cui l’auto del ricorrente e quella dei due coimputa si fermarono in un sottopassaggio, mentre i beni riconducibili ai due coimputati contenu all’interno dello zaino, unitamente alla sostanza stupefacente, non valgono a smentire l’assunt accusatorio, essendo ben ipotizzabile che essi li avessero riposti nello zaino consegNOMEgli d ricorrente o che avessero riposto nel proprio zaino lo stupefacente consegNOMEgli dal ricorrente medesimo, essendo comunque comprovata la cessione dal complesso degli elementi indiziari esposti da porsi in relazione ai rumori intercettati e tali da far dedurre le concrete modalità cessione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Se
18370 del 19/01/2024, COGNOME, Rv. 286272; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, COGNOME, Rv. 274581), non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differe valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici merito.
Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della viol legge, non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto anch’esso ripropositivo di tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 19), avendo, al riguardo, la Corte territoriale respinto l’audizione dei coimputati, NOME e COGNOME, non essendo le lo dichiarazioni assolutamente necessarie ai fini della decisione, ponendosi così in sintonia co principi affermati da questa Corte, secondo cui, per il carattere eccezionale dell’istit richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poi in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisi consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammess anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di element sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, co conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996), come nella fattispecie in esame.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertan sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di meri che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarator dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento dell spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 6 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissi stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.