Inammissibilità ricorso per Cassazione: i rischi della ripetizione dei motivi
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigorosi criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Presentare un ricorso che si limita a riproporre le medesime lamentele già discusse e respinte nei gradi precedenti, senza attaccare direttamente le motivazioni della sentenza d’appello, conduce inevitabilmente alla chiusura del caso senza un esame nel merito.
Il caso: la contestazione sulla natura del reato
La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto condannato in secondo grado, il quale lamentava la mancata riqualificazione della propria condotta. Secondo la difesa, il fatto doveva essere inquadrato come incauto acquisto ai sensi dell’art. 712 c.p. anziché come ricettazione. Inoltre, veniva contestato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
La struttura del ricorso inammissibile
Il ricorrente ha basato la propria difesa su argomenti che la Corte ha definito come “pedissequa reiterazione” dei motivi già dedotti in appello. In sede di legittimità, non è sufficiente manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione del giudice di merito; è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici che inficiano il provvedimento impugnato.
Inammissibilità ricorso per Cassazione e carenza di specificità
La Suprema Corte ha chiarito che i motivi di ricorso devono essere considerati non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata. Se la sentenza di appello ha già risposto in modo puntuale e persuasivo alle doglianze della difesa, il ricorso per Cassazione non può limitarsi a ignorare tali risposte riproponendo la stessa tesi difensiva.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto generici, in quanto non prendevano posizione contro le argomentazioni specifiche fornite dalla Corte di merito nelle pagine della sentenza impugnata. La mancata assolvimento della funzione critica rende il ricorso privo dell’elemento essenziale per essere ammesso all’esame. La Corte ha inoltre sottolineato che la reiterazione dei motivi d’appello, già ampiamente disattesi con motivazioni corrette e logiche, configura un vizio di aspecificità estrinseca che preclude ogni ulteriore valutazione.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità definitiva del ricorso. Oltre alla conferma della condanna precedente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di una redazione tecnica del ricorso che sappia confrontarsi dialetticamente con la sentenza impugnata, evitando di trasformare il terzo grado di giudizio in una sterile ripetizione dei gradi precedenti. L’inammissibilità ricorso per Cassazione funge quindi da filtro necessario per garantire l’efficienza del sistema giudiziario contro impugnazioni meramente dilatorie.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello è inammissibile?
Perché il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e nuova verso la sentenza di secondo grado, non può limitarsi a riproporre tesi già respinte senza contestare le ragioni del rigetto.
Cosa si intende per motivi di ricorso apparenti?
Si tratta di motivi che, pur essendo formalmente presenti, non affrontano realmente i punti della sentenza impugnata, rendendo l’atto privo di contenuto critico reale.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10364 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10364 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 712 cod. pen., la ma concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, co pen., nonché il diniego delle attenuanti generiche non sono consentiti perchè risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare n specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzi di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, corretti e persuasivi argomenti riportati alle pagg. 3 e 4 della sent impugnata su tutti i punti oggetto di censura);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 febbraio 2026
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Il Consigliere estensore
Il Rr1dente