Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8988 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8988 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (capo a), in esso assorbito quell di cui all’art. 341-bis cod. pen. (capo b, per errore materiale indicato nel riepilogo in fatto della sentenza impugnata come reato di cui all’art. 336 cod. pen.).
Rilevato che avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, denunciando, con un unico motivo di ricorso,
i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., per mancanza del requisito della pluralità delle persone alla cui presenza deve sv .olgersi la condotta oltraggiosa.
Considerato che, in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, PMT in proc. Migliore, Rv. 282542 – 01).
Rilevato che, nel caso in esame, il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. è stato considerato, dalle conformi sentenze di merito, assorbito in quello di cui all’art. 337 cod. pen., unica fattispecie per cui è intervenuta condanna.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, che attiene unicamente al reato di oltraggio, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto dal suo accoglimento non deriverebbe alcuna conseguenza vantaggiosa per il ricorrente.
Ritenuto che va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/02/2026