Inammissibilità ricorso per cassazione: i limiti del sindacato di legittimità
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un pilastro fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia penale. La Suprema Corte ha recentemente chiarito che il ricorso non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a contestare la legittimità della decisione. Nel caso in esame, un imputato condannato per spaccio di cocaina ha tentato di ribaltare la sentenza di appello proponendo argomentazioni già respinte e basate su una diversa interpretazione delle prove.
I fatti oggetto del contendere
La vicenda riguarda la condanna di un individuo per due episodi di cessione di cocaina. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo un travisamento delle prove e richiedendo la riqualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità. Inoltre, veniva contestata l’entità dell’aumento di pena applicato per la continuazione con un reato satellite. La Corte territoriale aveva però già analizzato tali profili, confermando la responsabilità dell’imputato sulla base di elementi probatori solidi e coerenti.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi presentati erano meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese nei precedenti gradi di giudizio. Non è emersa alcuna illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha correttamente escluso l’ipotesi tenue richiesta dalla difesa, basandosi sul disvalore complessivo della condotta e sulla natura delle sostanze cedute.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ribadito che non è possibile proporre una lettura alternativa delle emergenze processuali se quella adottata dal giudice di merito è immune da vizi logici. Nel caso specifico, la valutazione degli elementi fondanti la responsabilità per le cessioni di cocaina è risultata puntuale e coerente con le prove acquisite. Anche riguardo al trattamento sanzionatorio, l’incremento di pena di un mese e 300 euro per il reato satellite è stato ritenuto adeguatamente supportato, data la modestia dell’aumento a fronte del disvalore del fatto.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso per cassazione comporta non solo la conferma della condanna definitiva, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su violazioni di legge concrete, evitando tentativi di riesame del merito che risultano sistematicamente destinati al rigetto.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando si limita a richiedere una nuova valutazione dei fatti o ripropone argomenti già respinti nei gradi precedenti senza evidenziare errori logici o violazioni di legge.
È possibile ottenere la lieve entità per la cessione di cocaina?
La qualificazione di lieve entità dipende dal disvalore complessivo del fatto e dalla valutazione del giudice di merito, che deve essere coerente e priva di incongruenze logiche.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7007 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7007 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi tre motivi prospettati non so consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre a risultare fondati ( il primo e su una lettura alternativa delle emergenze acquisite non tale da rendere manifestamente illogica quella privilegiata in sentenza quanto alla valutazione degli elementi fondanti la responsabilit dell’imputato per le due cessioni di cocaina contestate ai capi 2 e 5 della rubrica, rese senz incorrere in alcun travisamento, sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e ciò anche in relazione alla qualificazione ascritta al capo 5, ritenuto non compatibile con l’ipotesi tenue rivendicata dal difesa, mentre, con riguardo alla pena apportata in continuazione per il reato satellite ( 1 mese e 300 euro in aumento), l’assoluta modestia dell’incremento adottato consente certamente di ritenere adeguatamente supportata la scelta adottata facendo leva sul complessivo disvalore del fatto per come emergente dal tenore della decisione adottata, vista nella sua globalità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.