L’inammissibilità ricorso per cassazione e la prova del dolo
Nel panorama della giustizia penale, il tema dell’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno snodo cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. Recentemente, la Suprema Corte si è trovata a dover valutare un caso emblematico in cui la difesa ha tentato di contestare l’accertamento della colpevolezza basandosi su presunti deficit cognitivi e malori improvvisi.
Il caso e i motivi del ricorso
Un cittadino, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso denunciando un vizio di motivazione in merito alla valutazione del dolo. Secondo la tesi difensiva, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto in debito conto un generico deficit cognitivo e un improvviso malore che avrebbe giustificato il comportamento dell’imputato al momento del fatto. La difesa sosteneva inoltre che vi fosse stata una sovrapposizione errata tra il concetto di imputabilità e quello di colpevolezza.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione dichiarandone l’inammissibilità. Gli Ermellini hanno osservato che la motivazione della sentenza impugnata non era affatto contraddittoria, ma anzi fondata su elementi concreti. La Corte d’Appello aveva correttamente ravvisato il dolo, poiché la scusa del malore non era stata segnalata nell’immediatezza dei fatti agli operanti ed era stata smentita dalla condotta stessa tenuta dall’imputato al cospetto delle autorità.
Inoltre, la Corte ha chiarito che la presenza di un errore materiale nel testo della sentenza — ovvero il fatto che la versione dell’imputato fosse stata riportata nella parte descrittiva del motivo di appello anziché in quella di analisi — non inficia minimamente la validità del ragionamento giuridico complessivo.
le motivazioni
Le ragioni che hanno portato alla inammissibilità ricorso per cassazione risiedono nella manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione non può essere invocato quando la decisione di merito poggia su un’analisi logica e coerente dei fatti. Nel caso specifico, il dolo è stato dedotto dal comportamento oggettivo dell’imputato, il quale è risultato incompatibile con lo stato di salute dichiarato a posteriori. La giustificazione del malore è stata considerata una mera strategia difensiva, priva di riscontri tempestivi. Anche la memoria difensiva presentata non ha offerto nuovi elementi, limitandosi a riprodurre censure già valutate come inammissibili.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non può essere utilizzata come un terzo grado di merito per riconsiderare i fatti se la motivazione precedente è solida. Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata in 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di basare i ricorsi su vizi di legittimità concreti e non su ricostruzioni fattuali alternative già ampiamente smentite.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma tra 1.000 e 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Si può giustificare un ritardo o un reato dichiarando un malore improvviso?
Solo se il malore è credibile e segnalato tempestivamente alle autorità; se la condotta sul posto smentisce il malore, la giustificazione non viene accolta.
Un errore di scrittura nella sentenza è motivo di annullamento?
No, se si tratta di un semplice errore materiale che non pregiudica la logica e la validità del ragionamento giuridico espresso dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7900 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7900 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 27279/2025
Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito alla valutazione del dolo, in rappo ad un generico deficit cognitivo, viene argomentato sulla base di una rappresentazione del motivo di appello che ha operato una generica sovrapposizione del piano dell’imputabilità con quello della colpevolezza, mentre la contraddizione denunciata è solo apparente, poiché la Corte di appello ha ravvisato il dolo per non avere ritenuto credibile la giustificazione del ritardo d al malore, perché detta circostanza non è stata segnalata nell’immediatezza agli operanti ed è stata contradetta dal comportamento tenuto dall’imputato al cospetto degli operanti, mentre il riferimento alla versione prospettata dall’appellante è stato riportato e collocato nel testo d motivazione anziché nella parte descrittiva dei motivo di appello per un evidente errore materiale;
ritenuto che la memoria difensiva con le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO difensore del ricorrente appaiono riproduttive delle censure già valutate come inammissibili;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigiere estensore
Il Presidente
COGNOME