Inammissibilità ricorso per Cassazione: il peso della doppia conforme
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta un limite invalicabile per chi tenta di rimettere in discussione fatti già accertati senza fornire argomentazioni di legittimità solide. Nel caso analizzato, la Suprema Corte ha ribadito come la genericità dei motivi e la mancanza di fondamento probatorio conducano inevitabilmente al rigetto dell’impugnazione, specialmente in presenza di una doppia conforme.
I fatti oggetto del contendere
La vicenda trae origine da un accertamento di responsabilità penale legato a significativi ammanchi finanziari attribuiti al ricorrente. Già in primo grado e successivamente in sede di Appello, i giudici avevano ricostruito minuziosamente la condotta illecita, basandosi su un compendio probatorio ritenuto solido e coerente. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una presunta errata attribuzione di tali ammanchi, sostenendo la propria estraneità ai fatti attraverso deduzioni difensive che, tuttavia, non hanno trovato riscontro negli atti processuali.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato che i motivi addotti dalla difesa erano manifestamente infondati e proposti in modo generico. Non è stato possibile, secondo la Corte, scardinare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti, poiché il ricorrente si è limitato a opporre semplici asserzioni prive di base fattuale rispetto alle evidenze emerse durante il processo. Oltre all’inammissibilità, è scattata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
Inammissibilità ricorso per Cassazione e motivi generici
Un ricorso viene considerato generico quando non attacca specificamente le motivazioni della sentenza impugnata o quando si limita a riproporre tesi già ampiamente smentite nei gradi di merito. In questo contesto, l’inammissibilità ricorso per Cassazione funge da filtro per evitare che la Suprema Corte venga investita di questioni puramente fattuali che non le competono, essendo essa un giudice di legittimità e non di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio del ‘doppio conforme’ accertamento. Quando due gradi di giudizio concordano pienamente sulla responsabilità dell’imputato e sulla ricostruzione dei fatti, il ricorso in Cassazione deve necessariamente evidenziare vizi logici o violazioni di legge macroscopiche. Nel caso di specie, la difesa non ha offerto elementi idonei a incrinare il ragionamento dei giudici di merito, limitandosi a contestazioni astratte. La Corte ha dunque ritenuto incensurabile l’attribuzione degli ammanchi al ricorrente, definendo le sue opposizioni come prive di qualsiasi fondamento giuridico o fattuale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla sentenza sottolineano il rigore con cui la Cassazione valuta l’ammissibilità delle impugnazioni. La conferma della responsabilità penale e la condanna pecuniaria verso la Cassa delle ammende servono a scoraggiare ricorsi meramente dilatori o privi di una reale prospettiva di legittimità. Per i professionisti e i cittadini, questo provvedimento ricorda che il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito, ma un controllo tecnico sulla corretta applicazione delle norme e sulla tenuta logica della sentenza.
Cosa accade se il ricorso per Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Qual è il significato di doppia conforme nel processo?
Indica che sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno emesso una decisione identica riguardo alla responsabilità dell’imputato.
La Cassazione può riesaminare le prove di un reato?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza valutare nuovamente le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44083 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44083 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché manifest infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conlForme accertame responsabilità con l’incensurabile attribuzione al ricorrente degli ammanchi, dell’assenza di qualsiasi fondamento delle mere asserzioni opposte dalla difesa al c compendio posto a base dell’affermazione di responsabilità (v. pg. 9, ultimo cpv. e 10 d sentenza in relazione a pg. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023