Inammissibilità ricorso per cassazione: quando il motivo è generico
Nel panorama della giustizia penale italiana, l’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un filtro fondamentale per garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di legittimità fondate e non meramente ripetitive o generiche. Una recente ordinanza ha ribadito con chiarezza quali siano i rischi per chi presenta impugnazioni prive di una reale critica logica alla sentenza di secondo grado.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da quattro soggetti avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Gli imputati avevano impugnato il provvedimento lamentando una presunta responsabilità penale non correttamente accertata. Tuttavia, i motivi presentati dinanzi alla Corte di Cassazione non facevano altro che riproporre le medesime doglianze già analizzate e respinte dai giudici di appello, senza introdurre nuovi elementi di critica o evidenziare specifici errori nel ragionamento del giudice territoriale.
L’inammissibilità ricorso per cassazione e la decisione
La Suprema Corte, Sezione Settima Penale, ha esaminato i ricorsi dichiarandoli inammissibili. La decisione è scaturita dalla constatazione che i motivi di ricorso erano affetti da una “manifesta infondatezza e genericità”. In particolare, la Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano già fornito una motivazione adeguata e logica riguardo alla responsabilità di ciascun imputato, rispondendo puntualmente a ogni critica sollevata durante il secondo grado di giudizio.
Quando un ricorso si limita a contestare genericamente la decisione senza indicare precisamente dove il giudice abbia sbagliato nel ragionamento logico o giuridico, l’esito inevitabile è l’inammissibilità. In questo caso, i giudici di legittimità hanno riscontrato che i ricorrenti non avevano apportato alcun contributo critico idoneo a scalfire la solidità della sentenza impugnata.
Sanzioni pecuniarie e conseguenze
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato quanto previsto dalla normativa vigente in tema di condanna alle spese. Poiché la causa di inammissibilità è stata ritenuta imputabile a colpa dei ricorrenti, questi ultimi sono stati condannati non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
le motivazioni
Le motivazioni del collegio si fondano sulla carenza di specificità dei motivi di impugnazione. La Corte ha sottolineato come la Corte territoriale avesse già argomentato correttamente la responsabilità degli imputati, basandosi sugli atti di causa e rispondendo alle doglianze di appello. La mancanza di un vizio logico o giuridico evidente ha reso il ricorso un tentativo meramente dilatorio, non supportato da argomenti giuridici validi o nuovi rispetto a quanto già deciso in sede di merito.
le conclusioni
Le conclusioni di questa ordinanza confermano che l’accesso alla Suprema Corte non è un terzo grado di merito in cui si possono rimettere in discussione i fatti, ma una sede di pura legittimità. Chi intende ricorrere deve essere in grado di dimostrare un errore specifico nella motivazione della sentenza di appello. In assenza di tale specificità, il rischio è non solo il rigetto del ricorso, ma anche una pesante sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a conferma della necessità di un esercizio responsabile del diritto di difesa.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è giudicato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
A quanto può ammontare la sanzione in favore della Cassa delle ammende?
In questo caso specifico la Corte ha stabilito una sanzione di tremila euro per ciascun ricorrente per aver proposto un ricorso manifestamente infondato.
Si può presentare lo stesso motivo d’appello anche in Cassazione?
No, se il motivo è una mera riproposizione di quanto già deciso in appello senza l’indicazione di specifici vizi logici o giuridici, il ricorso è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9361 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9361 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LUGO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
letta la memoria trasmessa dal difensore, AVV_NOTAIO, con la quale ha insistito l’annullamento della sentenza impugnata;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza e genericità del mo comune a tutti i ricorrenti, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, sen incorrere in alcun vizio logico o giuridico, rispondendo puntualmente alle doglianze formul con gli atti di appello, in merito alla responsabilità di ciascuno degli imputati (cfr. le pag 9, 10 e 11);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.