Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è una delle questioni procedurali più rilevanti nel diritto penale, poiché preclude l’esame nel merito delle censure mosse alla sentenza di condanna. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a tale esito, confermando la decisione dei giudici di merito. Analizziamo insieme il caso per comprendere le ragioni dietro la decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in appello per reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Contro tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando diversi aspetti della decisione, tra cui il mancato riconoscimento di un peso maggiore alle attenuanti generiche, l’eccessività del trattamento sanzionatorio e l’errata valutazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dall’imputato fossero non consentiti dalla legge e, in ogni caso, formulati in maniera troppo generica per poter essere esaminati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto per legge in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dettagliato punto per punto le ragioni dell’inammissibilità del ricorso per cassazione. L’analisi dei giudici si è concentrata su tre aspetti principali, tutti caratterizzati dalla genericità delle doglianze.
Genericità sulle Attenuanti e sulla Pena
In primo luogo, la Corte ha osservato che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse in appello e correttamente bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva contestata. La lamentela sul trattamento sanzionatorio è stata considerata una mera ripetizione generica di principi di diritto, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. I giudici hanno sottolineato come la pena, peraltro vicina al minimo edittale, fosse giustificata dalla personalità ‘assai negativa’ dell’imputato, desumibile dai suoi numerosi e specifici precedenti penali.
La Valutazione della Recidiva
Anche la censura relativa alla recidiva è stata giudicata inammissibile per genericità. La Corte d’Appello aveva motivato in modo adeguato, ritenendo che i precedenti dell’imputato, anche molto recenti, dimostrassero una ‘accentuata e progressiva pericolosità sociale’. Questa valutazione, basata su elementi concreti, era sufficiente a giustificare la contestazione della recidiva e a escludere una sua qualificazione come ‘semplice’. Il ricorso non ha saputo contrapporre argomentazioni specifiche e pertinenti a tale motivazione, limitandosi a una contestazione generica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o presentare le stesse lamentele già respinte in appello. Per evitare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono criticare in modo puntuale le eventuali violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata. Una doglianza generica, che si limita a enunciare principi o a manifestare un generico dissenso, non ha alcuna possibilità di successo e comporta, anzi, la condanna a ulteriori spese.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, comunque, per la loro genericità. Le lamentele non criticavano specificamente la sentenza impugnata ma si limitavano a richiami generici.
Come ha valutato la Corte la questione delle circostanze attenuanti?
La Corte ha rilevato che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse e correttamente bilanciate come equivalenti rispetto alla recidiva qualificata, rendendo la doglianza sul punto infondata e generica.
Qual è stata la conseguenza economica per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41335 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
nNUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe di condanna in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali e di detenzione ai fini di vendita a terzi di sostanza stupefacente
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, perchè generico.
Va infatti rilevato come: a) le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse e correttamente il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. è stato effettuato in termini di equiv&enza per la natura qualificata della contestata recidiva ; b) la doglianza sul trattamento sanzional:orio è stata solo genericamente dedotta con l’atto di appello mediante il mero richiamo ai principi di diritto; comunque la motivazione in punto di congruità della pena, applicata peraltro in misura prossima al minimo edittale e con esigui aumenti a titolo di continuazione , è desumibile dal complessivo tenore della sentenza, là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del COGNOME, attinto da plurimi precedenti specifici; c) la censura inerente alla recidiva è inammissibile per genericità, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che i precedenti, peraltro assai recenti, dimostrino l’accentuata e progressiva pericolosità sociale rispetto ai delit in questa sede oggetto di accertamento, tali da escludere anche la qualificazione della recidiva come semplice (pag.1 della sentenza di appello e pag. 4 della sentenza di primo grado).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed ai pagamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si stima equa in eure tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.