Inammissibilità Ricorso per Cassazione: La Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Un principio fondamentale, spesso sottovalutato, è la specificità dei motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza come la mancanza di precisione e correlazione con la sentenza impugnata porti inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso per cassazione. Analizziamo questo caso per trarne utili insegnamenti pratici.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso riguarda un imputato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato. La Corte di Appello, pur confermando la sua colpevolezza, aveva riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti. In sostanza, si doleva del fatto che i giudici di merito non avessero ulteriormente ridotto la sua pena.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione sulle attenuanti, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un vizio puramente procedurale: l’aspecificità del motivo presentato.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso mancava di adeguarsi a quanto previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale. L’imputato aveva adottato un approccio critico generico, omettendo di esplicitare il ragionamento specifico sulla cui base muoveva le sue censure alla decisione della Corte d’Appello. In altre parole, non basta dire che una sentenza è sbagliata; bisogna spiegare in modo puntuale perché e in quali punti la sua motivazione è errata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato, richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825 del 2017). Questo principio stabilisce che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente vaghi, ma anche quando manca una necessaria correlazione tra le censure e le ragioni che fondano il provvedimento impugnato.
L’atto di impugnazione non può essere un documento a sé stante; deve instaurare un dialogo critico con la decisione che intende contestare. Il ricorrente ha il dovere di analizzare la motivazione del giudice precedente e di indicare con precisione gli errori logici o giuridici che, a suo avviso, la inficiano. Ignorare le ragioni del provvedimento censurato e limitarsi a riproporre le proprie tesi o a esprimere un generico dissenso equivale a non presentare un motivo valido.
Nel caso specifico, l’imputato non ha spiegato perché il ragionamento della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti fosse errato, ma si è limitato a lamentare la decisione, rendendo di fatto il suo ricorso un guscio vuoto dal punto di vista procedurale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per ogni difensore. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla logicità della motivazione. Pertanto, la redazione dell’atto richiede un’analisi tecnica e chirurgica della sentenza impugnata. Ogni censura deve essere mirata, specifica e deve dimostrare un’incomprensione o un errore da parte del giudice precedente. Qualsiasi approccio generico, assertivo o non correlato alla motivazione avversata è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione è considerato ‘aspecifico’?
Un ricorso è aspecifico quando i motivi sono intrinsecamente indeterminati o quando mancano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. In pratica, quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza che si contesta.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente lamentare la mancata concessione delle attenuanti per un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorrente deve esplicitare in modo specifico e critico le ragioni per cui la motivazione della corte d’appello su quel punto è giuridicamente o logicamente errata, non potendo limitarsi a manifestare un generico dissenso con la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31373 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 4960/24
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato d tentato furto pluriaggravato, ritenuta la diminuente per la fattispecie tentata e ridetermina la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 533,33 di multa;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 n.4 e n.7 cod.pen. – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attu disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio crit omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nell giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibi non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dell necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazio risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.