L’inammissibilità ricorso per cassazione e le sue conseguenze pecuniarie
Nel panorama della procedura penale, l’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un esito che non solo chiude le porte a una revisione della sentenza, ma comporta anche oneri finanziari non trascurabili per chi lo ha proposto. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante reati legati agli stupefacenti, ribadendo principi cardine sulla struttura del ricorso e sulla valutazione della pericolosità del condannato.
Quando scatta l’inammissibilità ricorso per cassazione?
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Quando i motivi presentati sono generici o manifestamente infondati, la Corte dichiara l’inammissibilità. Nel caso in esame, il ricorrente aveva contestato l’applicazione del principio di assorbimento e la valutazione della propria pericolosità sociale. Tuttavia, la Corte ha rilevato che le doglianze non entravano in contrasto logico con quanto già stabilito dai giudici di merito, rendendo il ricorso privo di reale fondamento giuridico.
Inammissibilità ricorso per cassazione e droghe
Un punto centrale della vicenda riguarda il trattamento delle condotte reiterate nel tempo. Il principio di assorbimento opera quando diverse azioni delittuose, aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente, sono poste in essere senza una soluzione di continuità apprezzabile. La Corte ha confermato che, in presenza di una motivazione coerente del giudice territoriale, non è possibile richiedere una nuova valutazione in sede di legittimità.
Pericolosità sociale e misure di sicurezza
La valutazione della pericolosità sociale è un altro pilastro fondamentale. Questa non viene stabilita arbitrariamente, ma viene desunta dalla reiterazione di condotte delittuose. La decisione chiarisce che spetterà comunque al magistrato di sorveglianza effettuare una rivalutazione aggiornata una volta che la pena detentiva sarà stata scontata, garantendo così che la misura di sicurezza sia proporzionata e attuale.
le motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità rilevando la genericità del primo motivo di ricorso. La Corte territoriale aveva correttamente argomentato l’applicazione del principio di assorbimento per condotte omogenee riguardanti lo stesso tipo di sostanza. Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici hanno ritenuto non manifestamente illogica la deduzione della pericolosità sociale derivante da plurime condotte delittuose. Infine, la mancanza di colpa nell’aver proposto un ricorso inammissibile non è stata ravvisata, giustificando la condanna pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
le conclusioni
Il provvedimento si conclude con il rigetto totale dell’istanza. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su violazioni di legge concrete, evitando impugnazioni meramente dilatorie che gravano sul sistema giudiziario e sul patrimonio del ricorrente.
Quali sono le conseguenze se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Come viene calcolata la pericolosità sociale di un imputato in ambito penale?
Il giudice la desume analizzando la natura dei reati commessi e la frequenza delle condotte delittuose nel tempo, sebbene resti necessaria una rivalutazione successiva da parte del magistrato di sorveglianza.
In quali casi si applica il principio di assorbimento per i reati di droga?
Si applica quando diverse attività illecite riguardano lo stesso quantitativo o tipo di sostanza e avvengono in un arco temporale ristretto, venendo considerate come un unico reato più grave.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9366 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9366 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 01A2JIH) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è gene e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato in merito all’applicazione del principio dell’assorbimento in relazione alle sole condotte, aventi ad ogg la medesima sostanza stupefacente, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità (cfr. in tal senso, tra le tante, Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, COGNOME Khaddach, Rv. 284666); il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, in termini non manifestamente illogici, in merito alla pericolosità sociale ricorrente, desunta, in particolare, dalle plurime e reiterate condotte delittuose (cfr. pagin ferma restando, in ogni caso, la necessaria rivalutazione da parte del magistrato di sorveglianza da eseguire in funzione dell’esecuzione della misura di sicurezza, una volta scontata la pena detentiva inflitta (art. 211 cod. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026.