Inammissibilità ricorso: quando manca l’interesse ad agire?
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sul principio della inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, un concetto cardine della procedura penale. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 39328/2025, ha chiarito come l’interesse a impugnare una sentenza debba essere concreto e attuale, non potendo basarsi su doglianze puramente teoriche, soprattutto quando la decisione del giudice d’appello ha già prodotto un effetto più favorevole per l’imputato.
I fatti del caso
Il ricorrente, condannato in primo grado per il delitto previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), aveva proposto appello. La Corte d’Appello di Napoli, pur riformando la sentenza di primo grado, aveva escluso l’istituto della continuazione tra i reati contestati, che era stato invece riconosciuto in precedenza. Tuttavia, la stessa Corte aveva contestualmente rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo in melius, ovvero in senso più favorevole all’imputato. Nonostante questo esito positivo, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.
La decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta e si fonda su un presupposto logico-giuridico fondamentale: l’assenza di un interesse concreto da parte del ricorrente a ottenere una pronuncia sul punto. L’interesse ad agire, e quindi a impugnare, non è un concetto astratto, ma deve tradursi nella possibilità per il ricorrente di ottenere un risultato pratico più vantaggioso rispetto a quello già conseguito con la sentenza impugnata. Nel caso specifico, l’imputato aveva già ottenuto una pena più mite dalla Corte d’Appello. La sua doglianza sul mancato riconoscimento della continuazione, pertanto, diventava irrilevante ai fini pratici, poiché l’obiettivo di una riduzione della pena era già stato raggiunto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sul principio della carenza di interesse. I giudici hanno sottolineato che, sebbene il ricorrente lamentasse il mancato riconoscimento della continuazione, la Corte d’Appello aveva di fatto migliorato la sua posizione, rideterminando la pena in modo più favorevole. Questo miglioramento (reformatio in melius) ha neutralizzato qualsiasi interesse pratico a insistere sulla questione della continuazione. In sostanza, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcun ulteriore vantaggio da un eventuale accoglimento del suo motivo di ricorso. L’assenza di un beneficio concreto rende l’impugnazione un mero esercizio teorico, privo di quella finalità pratica che la legge richiede per poter adire un giudice. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: non si può ricorrere per il solo gusto di veder affermato un principio di diritto, se da ciò non deriva un effetto migliorativo tangibile. L’interesse a impugnare deve essere sempre concreto, attuale e giuridicamente rilevante. Quando la decisione del giudice di merito, pur modificando alcuni aspetti della sentenza precedente, si traduce in un esito complessivamente più vantaggioso per l’imputato, viene a mancare il presupposto stesso dell’impugnazione. La sentenza diventa quindi un utile monito sulla necessità di valutare attentamente l’effettiva utilità di un ricorso prima di presentarlo, per evitare pronunce di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non può ottenere un risultato pratico più vantaggioso dall’accoglimento della sua impugnazione rispetto a quello già ottenuto con la sentenza che sta contestando.
Perché il mancato riconoscimento della continuazione non ha giustificato il ricorso in questo caso?
Non ha giustificato il ricorso perché, nonostante l’esclusione della continuazione, la Corte d’Appello aveva già rideterminato la pena complessiva in modo più favorevole (in melius) per l’imputato. Di conseguenza, l’imputato aveva già ottenuto un beneficio e non aveva più un interesse concreto a contestare quel punto.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39328 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39328 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
195/ RG 26887
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Il ricorrente lamenta l’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione. Nondimeno la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha escluso la continuazione e ha rideterminato in melius il complessivo trattamento sanzionatorio.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’07/11/2025