Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35052 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inaMmissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN biRITTO
COGNOME NOMENOME NOME NOME dei suoi difensori, ha proposto ‘Yicorso per ca sazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che il 20/2/2024 ha conferma o l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudicver le indagi i preliminari de Tribunale di Pesaro in ordine ai delitti di sfruttamento continuato Oi mano d’op ra di cui all’ 603-bis commi 1 e 2 cod. pen. e di estorsione aggravata e continua ai danni 1i lavoratori.
L’ordinanza impugnata, disattesa l’eccezione difensiva in ordine all’inUtilizzabil intercettazioni per difetto dei presupposti di cui all’art. 267 cod. proc. pen. e pe r la motivazione rafforzata del decreto autorizzativo in ordine all’inserimento del c informatico, ha riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai r ati COGNOMECOGNOME amministratore di fatto delle società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, sulla base delle dichiarazioni di alcuni lavoratori, ritenute ovr reciprocamente riscontrate tra loro, della messaggistica, dagli stessi esibit , del documentali e degli accertamenti effettuati dNOME P.G., anche tramite v deosorve predisposta presso alcuni distributori ove prestavano servizio le persone offese attraverso servizi di osservazione, pedinamento e controllo, che hanno perme so di ric le giornate di alcuni lavoratori.
Sulla base di tali elementi l’ordinanza ha riconosciuto l’imposizione di turni indeterminati nell’orario, senza pause, né permessi, riposi o ferie, in co i dizioni ritenute “massacranti” anche per un soggetto – COGNOME – già sottoposto ad interv nto chirur cuore, nonché la corresponsione di salari talvolta dimezzati e comunque non corrispond quelli previsti contrattualmente, ed altresì condizioni alloggiative degradanti e di indig stesso luogo di lavoro, in locali fatiscenti e privi di sicurezza.
L’organizzazione complessiva delle condotte ha portato il Tribunale a riconosce concorso del COGNOME nella gestione del personale, effettuata sul posto dNOME coin agata NOMENOME NOME luce dei contatti con questa e degli ordini e direttive impartite, ed a ch diretti con i lavoratori, che lo hanno indicato concordemente come il “Grande C4lo”, il “P Boss” e simili, tanto da richiedere loro l’invio di foto per attestare la presenza su luog e da minacciare taluni di essi di tagliar loro la gola e di decurtarne le retribuzioni, o d assenti, qualora non si fossero dimessi dall’ospedale.
Proprio con specifico riferimento NOME minaccia subìta da RAGIONE_SOCIALE ove non avessero prestato l’ulteriore attività pretesa, il Tribunale ha ricono ciut indiziaria anche in ordine al delitto di estorsione.
Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha riconosc uto il pe reiterazione delle condotte criminose, riconoscendo a queste un carattere non odcasionale organizzato in modo continuativo e durevole, oltre che con riferimento ai precèdenti pen ricorrente, destinatario altresì di interdittiva antimafia in quanto sulla base dílle procedimenti penali sarebbe risultato in contatto con pericolosi gruppi camorr stici. S dello stato delle indagini e della vulnerabilità delle fonti dichiarative è stato andhe un pericolo attuale e concreto per l’acquisizione delle prove.
A sostegno del ricorso, il COGNOME ha articolato quattro motivi di impugna ione:
2.1. Violazione di legge con riferimento NOME ritenuta utilizzabilità delH inter effettuate, per la mancanza nel decreto autorizzativo dei requisiti richiesti da li a cod. proc. pen. In particolare,con riferimento all’uso di “captatore informatico” si è r
il delitto di cui all’art. 603-bis. cod. 3-bis e 3.-quater,cod. proc. pen. . pen. non rientra tra quelli contemplati d n’art. 51 com
2.2. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine NOME valutazion dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui all’art. 603-bis commi 1 e 2 cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all’ar pen. o, in subordine, con riferimento al mancato assorbimento di questo nel repto di cui 603-bis cod. pen.
Sotto il primo profilo, si deduce che nessun elemento di valutazione è stato operato i all’assenza di ingiusto profitto che avrebbe dovuto connotare la condotta minatòria per i l’estorsione e, in subordine, si insiste sull’esatta coincidenza delle condotte contèstat con quelle di cui al capo A), nel quale dovrebbero essere assorbite.
2.4. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine NOME valutazione delle es cautelari: il Tribunale, nel riconoscere il pericolo di reiterazione del reato, n considerato il sequestro dei distributori, l’aver operato sul posto la COGNOME e ton i la scarsa presenza di questo sul territorio e la mancanza di prova di direttive da impartite NOME COGNOME. Nessuna condotta concreta, poi, avrebbe rivelato un peri inquinamento probatorio. Meramente assertiva, infine, sarebbe la prognosi di rnancato ri di misure autocustodiali.
Con memoria del 18/7/2024 il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, avvalen di procura speciale, ha presentato rinuncia al ricorso, essendo intervenuta nelle more o di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, imposta al COGNOME.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di intere ricorrente, al quale non può conseguire condanna alle spese processuali o ad altrì oneri a
In tema di impugnazioni, infatti, l’inammissibilità del ricorso per cassaz sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente compor quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il so raggiunto meno del suo interesse NOME decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 19 luglio 2024