Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4858 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4858 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Asti il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata, in accoglimento di appello del AVV_NOTAIO ministero avverso ordinanza ex art. 299, cod. proc. pen., del giudice procedente, aveva dichiarato la nullità di quest’ultima e ripristinato la custodia cautelare in carcer nei confronti del ricorrente.
Con atto scritto e trasmesso per via telematica nella cancelleria della Corte di cassazione nelle more dell’odierna udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Tale rinuncia non ha effetto, in quanto proveniente esclusivamente da difensore privo di procura speciale e non personalmente ratificata dall’imputato (cfr. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244).
Tuttavia, quella dichiarazione difensiva può essere intesa come inequivoca manifestazione di attuale disinteresse all’impugnazione, con conseguente inammissibilità di quest’ultima, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. risultando che, nelle more della presente impugnazione, con ordinanza del Tribunale di Torino del 3 ottobre scorso, il ricorrente è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari.
Trattandosi di mancanza d’interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, quest’ultimo dev’essere mandato esente dal pagamento di spese processuali e ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.