Inammissibilità ricorso per calunnia: l’analisi della Cassazione
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione mette in luce le conseguenze dell’inammissibilità ricorso per calunnia quando i motivi di impugnazione non presentano elementi di novità rispetto a quanto già deciso nei precedenti gradi di giudizio. La funzione del giudice di legittimità, infatti, non è quella di riaprire il caso nel merito, ma di verificare la correttezza formale e logica della sentenza impugnata.
I Fatti di causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva riconosciuto la responsabilità penale di un soggetto per il reato di calunnia. L’imputato, non soddisfatto del verdetto, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una presunta errata valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa mirava a contestare sia il giudizio di responsabilità che le statuizioni relative al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato l’inammissibilità ricorso per calunnia, sottolineando come le doglianze fossero estremamente generiche. La Corte ha rilevato che i motivi proposti non costituivano una critica puntuale alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a riprodurre censure già analizzate e correttamente respinte dai giudici del merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base dell’inammissibilità risiedono nella natura stessa del ricorso. I motivi sono stati giudicati non consentiti dalla legge poiché meramente riproduttivi di profili già vagliati. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già fornito argomenti giuridicamente corretti e immuni da vizi logici riguardo alla responsabilità per calunnia. Anche il diniego dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. è stato giudicato correttamente motivato, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico solido.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità deriva dalla mancanza di specificità dei motivi e dal tentativo di ottenere un nuovo esame dei fatti, precluso in sede di legittimità. La decisione conferma che l’impugnazione deve necessariamente confrontarsi con le ragioni della sentenza precedente, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie e la conferma definitiva della responsabilità penale e civile.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se riproduce i motivi dell’appello?
Perché la Cassazione verifica solo la legittimità della sentenza e non può riesaminare i fatti se la motivazione dei giudici di merito è già corretta e logica.
Cosa rischia chi presenta un ricorso per cassazione inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto per la calunnia?
Viene negata quando i giudici di merito ritengono che l’offesa non sia di scarsa entità, motivando adeguatamente la decisione sulla base delle prove raccolte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8892 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8892 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive ( peraltro estremamente generiche già in sede di devoluto dall’appello), coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti fondanti il giudizio di responsabilità per la calunnia ascritta al ricorrente, alle motivazioni spese nel denegare l’applicabilità della causa non punibilità di cui all’ad 131 bis cp, alla ritenuta conferma dei presupposti utili a fondare le statuizioni risarcitorie;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025