Inammissibilità ricorso per calunnia: la Cassazione
L’inammissibilità ricorso per calunnia rappresenta una barriera processuale insuperabile quando la difesa si limita a riproporre le medesime tesi già affrontate e risolte dai giudici di merito. Il recente provvedimento della Suprema Corte, sezione penale, mette in luce i rigorosi criteri che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, specialmente in presenza di reati contro l’amministrazione della giustizia.
Il contesto dell’inammissibilità ricorso per calunnia
La vicenda processuale riguarda una cittadina condannata per calunnia dalla Corte d’Appello territoriale. Il reato, previsto dall’articolo 368 del codice penale, era stato contestato a seguito di accuse infondate mosse dalla ricorrente nei confronti di terzi. Dinanzi alla Suprema Corte, la difesa ha tentato di ribaltare il verdetto contestando la sussistenza dei tratti costitutivi del reato e lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato come le censure sollevate non fossero altro che una riproduzione di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. Questo approccio difensivo scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità, che non permette una nuova istruttoria sui fatti ma solo un controllo sulla correttezza formale e logica della sentenza.
Analisi dell’inammissibilità ricorso per calunnia
L’analisi tecnica del provvedimento rivela che il ricorso è stato considerato inammissibile poiché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, quando una sentenza di merito è sorretta da argomenti giuridicamente corretti e puntuali, privi di incongruenze logiche manifeste, il ricorso che si limita a criticare la valutazione delle prove è destinato al rigetto.
In particolare, nel caso della calunnia, la verifica sulla sussistenza dell’elemento soggettivo (ovvero la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato) è stata condotta in modo coerente dai giudici precedenti. La Cassazione ha dunque ritenuto immune da vizi la motivazione della corte territoriale, confermando la piena validità dell’accusa e della condanna.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base dell’inammissibilità risiedono nel fatto che i motivi di ricorso non hanno evidenziato alcun reale errore di diritto o vizio logico nella sentenza impugnata. La Suprema Corte ha osservato che la ricorrente ha tentato di indurre il giudice di legittimità a compiere una nuova valutazione di merito, operazione preclusa dall’ordinamento. Anche per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la decisione di non concederle è stata ritenuta correttamente motivata in base alle emergenze acquisite durante il processo, rendendo ogni ulteriore doglianza del tutto irrilevante in questa sede.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte hanno portato alla dichiarazione definitiva di inammissibilità. Come conseguenza diretta di tale pronuncia, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione funge da deterrente contro l’uso improprio del ricorso per cassazione, ribadendo che l’impugnazione deve basarsi su reali violazioni di legge e non sulla semplice speranza di un riesame dei fatti già accertati.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità determina la fine del processo con la conferma della sentenza precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando il reato di calunnia viene confermato definitivamente?
Viene confermato quando la Corte di Cassazione ritiene che le prove di colpevolezza siano state valutate in modo logico e coerente dai giudici di merito senza violazioni di legge.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve farsi carico delle spese del procedimento e versare una somma alla Cassa delle ammende che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8903 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8903 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta sussistenza dei tratti costitutivi della calunnia imputata al ricorrente, anche sul versante soggettivo, nonché con riguardo alle ragioni giustificatrici addotte a supporto del mancato riconoscimento delle generiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025