Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizion reato di bancarotta preferenziale di cui l’imputato è stato ritenuto responsabile, rideteminan in mitius il trattamento sanzioNOMErio, e ha confermato nel resto la prima decisione, segnatamente nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolente per distrazione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, il cui iter argomentativo posto a base dell’affermazione di responsabilità ha censurato parzialmente (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 – dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448), dato che la Corte territoriale non si è limitata ad escludere che nella specie potesse ravvisarsi un gru societario, ma ha rimarcato l’insufficiente allegazione circa l’operatività della causa d punibilità di cui all’art. 2634 cod. civ. (affermando che il vantaggio compensativo invocato «n è stato discipliNOME nei rapporti interni tra le supposte società del gruppo», non è «nepp emerso e dimostrato come concretamente verificatosi» e non era «neppure astrattamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società») e, sotto tale ultimo profilo, il ricorso contiene asserti del tutto ipotetici (cfr. Sez. 6, 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto, da momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello h valorizzato i precedenti penali dell’imputato, la pluralità delle distrazioni, oltre alla sua c processuale) e il ricorso ha addotto irritualmente in questa sede di legittimità un div apprezzamento;
rilevato che con i motivi nuovi la difesa ha, a bene vedere, ribadito quanto già esposto co il ricorso, il che esime dal dilungarsi per osservare che comunque essi sono inammissibili i ragione dell’inammissibilità dei motivi di ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 26758 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente