Inammissibilità ricorso per motivi generici: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, sottolineando come la mancanza di specificità nei motivi conduca inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione di un condannato, evidenziando che una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito non costituisce una critica valida e ammissibile.
I fatti di causa
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per reati di furto in abitazione e autoriciclaggio, proponeva ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su diversi punti: la presunta incompetenza funzionale del tribunale, la contestazione della sua responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
La difesa sosteneva che le decisioni dei giudici di merito fossero errate, tentando di sollevare nuovamente questioni già ampiamente dibattute e decise nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione della Corte e la questione dell’inammissibilità ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale, sancito dall’art. 581 del codice di procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici. Non basta esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata, ma è necessario formulare una critica argomentata e puntuale che si confronti direttamente con le ragioni esposte nella decisione che si intende contestare.
Il principio della specificità dei motivi
La Suprema Corte ha chiarito che la specificità dei motivi deve essere valutata sotto due profili:
1. Intrinseco: i motivi non devono essere generici o indeterminati nelle ragioni di fatto e di diritto che li sostengono.
2. Estrinseco: i motivi devono essere correlati alla decisione impugnata. Se le argomentazioni del ricorso sono una semplice e pedissequa reiterazione di quelle già disattese in appello, senza criticare specificamente la motivazione del giudice di secondo grado, il ricorso risulta solo apparente e, quindi, inammissibile.
La valutazione dei fatti e i limiti della Cassazione
La Corte ha inoltre ribadito un altro principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Le doglianze relative alla responsabilità penale, al riconoscimento della recidiva e alla determinazione della sanzione sono state respinte proprio perché miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione di elementi fattuali già accuratamente vagliati dalla Corte d’Appello, un’attività preclusa al giudice di legittimità.
Anche l’eccezione di incompetenza è stata rigettata sulla base del principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la competenza si radica al momento in cui viene sollevata la questione, a prescindere dagli esiti processuali successivi dei procedimenti connessi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla funzione tipica dell’impugnazione, che non è quella di riproporre all’infinito le stesse tesi difensive, ma di sottoporre al giudice superiore una critica ragionata e specifica della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere, limitandosi a ripetere argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi di legge, portando a una declaratoria di inammissibilità che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza che l’accesso al giudizio di Cassazione è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un presidio fondamentale per garantire la funzione deflattiva e di nomofilachia della Suprema Corte. Per gli avvocati e le parti processuali, emerge la chiara indicazione che un ricorso per Cassazione, per avere possibilità di successo, deve andare oltre la semplice riproposizione delle difese e costruire una critica mirata, logica e giuridicamente fondata contro le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato privo di specificità?
Un ricorso è privo di specificità, e quindi inammissibile, quando i motivi sono generici e indeterminati, oppure quando si limitano a ripetere argomentazioni già dedotte in appello e respinte dal giudice, senza una critica argomentata e correlata alla decisione impugnata.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o degli elementi di fatto già esaminati dai giudici dei gradi precedenti.
Cosa significa il principio della “perpetuatio iurisdictionis” in questo contesto?
Significa che la competenza del giudice viene determinata con riferimento al momento in cui la questione viene sollevata. Una volta stabilita, essa non viene meno a causa di eventi processuali successivi, garantendo così la stabilità della giurisdizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOLFETTA il 13/03/1969
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che í cinque motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, nonché il mancato riconoscimento dell attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a p inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli g dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogget di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334 – 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251028 – 01)
rilevato, nel dettaglio: (a) che, con riguardo alla eccezione relativa al incompetenza funzionale del tribunale collegiale rilevava correttamente che i criterio basato sulla connessione opera con riferimento al momento in cui la stes viene rilevata restando indifferenti i successivi epiloghi processuali in osserv al principio della perpetuatio iurisdictionis (pag. 5 della sentenza impugnata), (b) che la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità non si presta alcuna censura e risulta logica ed aderente alle emergenze processuali sicché doglianze proposte in relazione alla conferma della responsabilità per i re previsti dagli artt. 624-bis e 648-ter. 1 cod. pen. si profilano come dirette ad ottenere una diversa valutazione capacità dimostrativa delle prove, attività escl dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; (c) che doglianze relative al riconoscimento della recidiva ed alla definizione trattamento sanzionatorio le doglianze difensive si profilano non consentite quanto dirette ad una diversa ad ottenere diversa valutazione di elementi di fa già accuratamente ad essa esaustivamente vagliati dai giudici di merito pe riconoscere la recidiva e quantificare la sanzione (pagg. 11-13 della senten impugnata);
in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, rilevato,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.