Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21363 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che í cinque motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, nonché il mancato riconoscimento dell attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a p inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli g dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogget di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2 COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334 – 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251028 – 01)
rilevato, nel dettaglio: (a) che, con riguardo alla eccezione relativa al incompetenza funzionale del tribunale collegiale rilevava correttamente che i criterio basato sulla connessione opera con riferimento al momento in cui la stes viene rilevata restando indifferenti i successivi epiloghi processuali in osserv al principio della perpetuatio iurisdictionis (pag. 5 della sentenza impugnata), (b) che la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità non si presta alcuna censura e risulta logica ed aderente alle emergenze processuali sicché doglianze proposte in relazione alla conferma della responsabilità per i re previsti dagli artt. 624-bis e 648-ter. 1 cod. pen. si profilano come dirette ad ottenere una diversa valutazione capacità dimostrativa delle prove, attività escl dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; (c) che doglianze relative al riconoscimento della recidiva ed alla definizione trattamento sanzioNOMErio le doglianze difensive si profilano non consentite quanto dirette ad una diversa ad ottenere diversa valutazione di elementi di fa già accuratamente ad essa esaustivamente vagliati dai giudici di merito pe riconoscere la recidiva e quantificare la sanzione (pagg. 11-13 della senten impugnata);
in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, rilevato,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.