Inammissibilità Ricorso Penale: Quando le Prove Sono Incontestestabili
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, specialmente quando si contestano le prove raccolte. Il caso di specie, che ha portato alla declaratoria di inammissibilità ricorso penale, evidenzia il valore probatorio del Processo Verbale di Constatazione (PVC) della Guardia di Finanza e ribadisce i confini dell’onere della prova a carico della difesa. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato nei gradi di merito per la violazione dell’art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 74 del 2000, una norma in materia di reati tributari. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti profili di critica, tutti focalizzati sulla valutazione del materiale probatorio.
Nello specifico, la difesa lamentava una presunta violazione di legge nell’apprezzamento del verbale redatto dalla Guardia di Finanza e della testimonianza di un maresciallo. Secondo il ricorrente, il testimone si era limitato a un’attività meramente esecutiva e la Corte territoriale aveva erroneamente invertito l’onere della prova, addebitando alla difesa il non aver citato altri testimoni o proposto ricostruzioni alternative.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorso presentato dall’imputato si articolava su tre punti critici:
1. Errata valutazione della prova: Si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano considerato il PVC e la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Ruolo del testimone: Si sosteneva che il testimone avesse svolto un ruolo puramente esecutivo, minandone l’attendibilità.
3. Inversione dell’onere della prova: Si accusava la Corte d’Appello di aver addossato alla difesa l’onere di smontare l’impianto accusatorio, invece di richiedere alla pubblica accusa di provarlo al di là di ogni ragionevole dubbio.
La Suprema Corte ha respinto tutte queste argomentazioni, bollandole come generiche e fattuali. Questo giudizio è cruciale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, dove si rivalutano le prove. Può solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché i motivi del ricorrente miravano a una nuova e diversa lettura dei fatti, sono stati ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Penale
La Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare per giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso penale. I punti salienti sono due.
Valore Probatorio del Processo Verbale di Constatazione (PVC)
In primo luogo, i giudici hanno stabilito che l’accertamento di responsabilità si fondava su un PVC pienamente utilizzabile. Questo perché era stato redatto nel pieno rispetto delle garanzie difensive. La Corte sottolinea un principio fondamentale: il PVC possiede un’autonoma utilizzabilità probatoria ‘ex se’. Ciò significa che il suo valore non dipende dal fatto che il testimone di polizia giudiziaria che ne parla in aula abbia compiuto personalmente ogni singola attività d’indagine descritta. L’atto, in sé, fa piena prova fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e costituisce un elemento di prova per le altre circostanze che riporta.
L’Onere della Difesa di Fornire Prove Contrari
In secondo luogo, la Corte ha smontato la doglianza sull’inversione dell’onere della prova. Le considerazioni della Corte d’Appello sull’inerzia difensiva (non aver citato testi, non aver fornito ricostruzioni alternative) non sono state interpretate come un’illegittima inversione dell’onere probatorio. Al contrario, sono state viste come una constatazione logica: a fronte di un quadro accusatorio solido, basato su prove utilizzabili, l’assenza di elementi a favore dell’imputato, idonei a smentire o quantomeno a incrinare tale quadro, non fa che rafforzarlo. La difesa, pur non avendo l’onere di ‘provare’ l’innocenza, ha un onere di allegazione, ovvero di introdurre nel processo elementi specifici che possano generare un ragionevole dubbio.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione è perentoria. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte non solo conferma la condanna, ma condanna anche il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti a violazioni di legge e non possono risolversi in una mera riproposizione di questioni di fatto già decise nei gradi di merito. Il valore probatorio di atti come il PVC è solido e può essere scalfito solo da precise e circostanziate controprove, non da critiche generiche all’operato degli inquirenti.
Un processo verbale della Guardia di Finanza (PVC) è sufficiente per una condanna?
Sì, secondo questa ordinanza, un PVC redatto nel rispetto delle garanzie difensive è pienamente utilizzabile come prova e possiede un’autonoma efficacia probatoria, potendo quindi costituire la base per un accertamento di responsabilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e di fatto. Essi miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, invece di denunciare specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell’art. 2 comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che l’imputato articola un unico complesso motivo con l’indicazione di tre profili cri con il primo lamenta la violazione di legge in ordine all’apprezzamento della prova con riferimento al processo verbale della Guardia di finanza e alla testimonianza del maresciallo della Guardia di finanza di Rho; con il secondo evidenzia che il teste aveva svolto mera attività esecutiva; con terzo eccepisce l’inversione dell’onere della prova perché la Corte territoriale aveva ascritto difesa di non aver citato i testi della Guardia di finanza, di non aver proposto ricostruz alternative, di non aver adempiuto all’onere di allegazione;
Rilevato che nella memoria ribadisce le sue difese;
Ritenuto che tutti e tre i motivi siano generici e fattuali: l’accertamento di responsabilit basato sul pvc pienamente utilizzabile perché redatto nel rispetto delle garanzie difensive mentre non rileva che il teste di polizia giudiziaria abbia o meno eseguito personalmente le attività d’indagine, siccome il pvc è dotato di un’autonoma utilizzabilità ex se; le ulteriori considerazioni esposte in merito al contenuto della difesa sono sovrabbondanti e comunque valorizzano non illogicamente l’assenza di elementi in favore dell’imputato idonei ad elidere g elementi a sfavore;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente