Inammissibilità Ricorso Penale: il Ruolo della Motivazione e le Spese Processuali
La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 2, n. 15058/2025, offre un importante spunto di riflessione sul tema dell’inammissibilità del ricorso penale e sulle sue conseguenze. Il caso analizza la posizione di un individuo coinvolto in complesse operazioni finanziarie illecite a livello internazionale, il cui ricorso è stato respinto per manifesta infondatezza, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dalle indagini su un’associazione a delinquere specializzata nel reimpiego e nell’occultamento di profitti di provenienza illecita. Dalle investigazioni era emerso il ruolo di primo piano di uno dei membri, il quale aveva presentato ricorso in Cassazione contestando, tra le altre cose, l’assenza di motivazione in relazione a un provvedimento di confisca.
Secondo la difesa, il provvedimento non avrebbe adeguatamente giustificato la necessità di anticipare gli effetti della confisca. L’attività illecita del sodalizio si caratterizzava per la sua capacità di movimentare capitali attraverso operazioni transnazionali e di nasconderne la provenienza tramite intestazioni fittizie a terzi.
L’Inammissibilità del Ricorso Penale e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno respinto categoricamente la tesi difensiva circa la presunta assenza di motivazione. Hanno sottolineato come, al contrario, le indagini avessero ampiamente dimostrato la capacità operativa dell’organizzazione criminale e la sua propensione a reimpiegare e occultare i guadagni illeciti.
La decisione evidenzia che le prove raccolte erano sufficienti a giustificare la misura ablativa, rendendo la doglianza del ricorrente palesemente infondata. Di conseguenza, alla declaratoria di inammissibilità è seguita, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della motivazione risiede nel rigetto della censura relativa alla mancanza di giustificazione del provvedimento. La Corte ha chiarito che le indagini avevano già fornito un quadro probatorio solido, sufficiente a dimostrare non solo la partecipazione del ricorrente al sodalizio con un ruolo apicale, ma anche la concreta pericolosità del gruppo nel riciclare denaro su scala internazionale. La scelta di ricorrere a intestazioni fittizie rappresentava un ulteriore elemento a sostegno della necessità della misura patrimoniale. Pertanto, la prospettata assenza di motivazione è stata ritenuta insussistente e il ricorso, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve basarsi su motivi validi e specifici, non su contestazioni generiche o manifestamente infondate. La declaratoria di inammissibilità del ricorso penale non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che comporta oneri economici significativi per chi abusa dello strumento dell’impugnazione. Il caso in esame, inoltre, conferma l’elevata attenzione della giurisprudenza verso i reati economici complessi, sottolineando come la capacità di un’organizzazione di operare a livello transnazionale e di occultare i beni costituisca una valida ragione per l’applicazione di misure severe come la confisca.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la contestazione relativa all’assenza di motivazione del provvedimento di confisca è stata giudicata manifestamente infondata. Le indagini avevano già fornito prove sufficienti a giustificare la misura.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Di quale attività criminale era accusato il ricorrente?
Il ricorrente era accusato di essere un partecipe con un ruolo di primo piano in un sodalizio criminale dedito al reimpiego di profitti illeciti, anche attraverso operazioni transnazionali, e al loro occultamento tramite intestazioni fittizie a terzi.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15058 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
anticipare l’effettivo ablativo della confisca evidenziando, al riguardo, come le indagini svolte davano conto della capacità del sodalizio, di cui NOME COGNOME risultava partecipe con un ruolo di prim’ordine, di reimpiegare i profitti illeciti conseguiti, anche ricorrendo ad operazioni transnazionali, e di occultarli tramite intestazioni fittizie a terzi.
Va quindi decisamente esclusa la prospettata assenza di motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME