Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione su Recidiva e Confisca
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato temi cruciali del diritto penale, confermando la decisione di una Corte d’Appello e dichiarando l’inammissibilità del ricorso penale proposto dall’imputato. Questa pronuncia offre importanti chiarimenti sui criteri di valutazione della recidiva e sui presupposti per l’applicazione della confisca di beni sproporzionati rispetto al reddito, specialmente in materia di reati legati agli stupefacenti.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato contestava due aspetti principali della sentenza di secondo grado: la valutazione della sua recidiva e la legittimità della confisca di una somma di denaro trovata in suo possesso. La difesa sosteneva che i motivi addotti dai giudici d’appello non fossero sufficientemente solidi per giustificare le loro conclusioni.
La Valutazione della Recidiva e l’Inammissibilità del Ricorso
Un punto centrale dell’ordinanza riguarda la recidiva. La Cassazione ha ribadito che il giudizio sulla recidiva è un’attività discrezionale del giudice di merito, che deve essere adeguatamente motivata. La motivazione non deve essere necessariamente prolissa, potendo essere anche implicita, ma deve basarsi su una valutazione concreta della pericolosità del reo.
Secondo la Corte, la valutazione deve considerare:
– La gravità del nuovo illecito.
– La maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto.
– La relazione significativa tra i reati precedenti e quello nuovo.
– La natura e il tempo di commissione dei precedenti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente desunto la maggiore pericolosità dell’imputato non solo dal numero dei precedenti, ma anche dalla loro omogeneità (simili tipologie di reato). La Cassazione ha ritenuto irrilevante l’obiezione della difesa secondo cui l’ultimo precedente risaliva a più di cinque anni prima, confermando la validità del ragionamento dei giudici di merito e, di conseguenza, uno dei profili di inammissibilità del ricorso penale.
La Confisca per Sproporzione: Un Principio Ribadito
Il secondo motivo di ricorso riguardava la confisca di una somma di denaro. L’imputato lamentava una motivazione insufficiente riguardo all’assenza di redditi leciti che potessero giustificare quel possesso. Anche su questo punto, la Cassazione ha respinto le argomentazioni difensive.
La Corte ha ricordato che la confisca prevista dall’art. 85-bis del d.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti) si fonda su due presupposti essenziali:
1. Una condanna per uno dei reati previsti dall’art. 73 dello stesso Testo Unico.
2. La disponibilità, diretta o indiretta, di beni con un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata dal condannato.
La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata, poiché aveva correttamente evidenziato la sproporzione tra il denaro rinvenuto e le fonti di reddito lecite dell’imputato, legittimando così la misura ablatoria.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure mosse dall’imputato non erano in grado di scalfire la logicità e la coerenza delle motivazioni della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione sulla pericolosità sociale ai fini della recidiva e quella sulla sproporzione reddituale ai fini della confisca erano state condotte in modo corretto e completo dalla Corte territoriale. Non sono emersi vizi di legge o difetti di motivazione tali da giustificare un annullamento della decisione.
Conclusioni
La decisione della Cassazione si pone in linea con un orientamento consolidato, rafforzando alcuni principi chiave del sistema penale. Innanzitutto, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della recidiva, purché il suo giudizio sia supportato da una motivazione logica che tenga conto della storia criminale del reo. In secondo luogo, ribadisce la natura e i presupposti della confisca per sproporzione, uno strumento fondamentale per contrastare l’accumulazione di patrimoni illeciti. Infine, l’ordinanza serve da monito sulla necessità di presentare ricorsi fondati su vizi specifici e non su una mera riproposizione di questioni di fatto già decise nei gradi di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Quando un giudice può ritenere sussistente la recidiva anche se l’ultimo precedente è datato?
Il giudice può valutare la recidiva basandosi sulla gravità del nuovo reato e sulla relazione con i precedenti. Secondo la Corte, la maggiore pericolosità può essere desunta non solo dal numero dei precedenti, ma anche dalla loro omogeneità, rendendo meno rilevante la distanza temporale dell’ultimo reato commesso.
Quali sono i presupposti per la confisca di denaro ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90?
I presupposti sono due: una condanna per il reato previsto dall’art. 73 dello stesso decreto e la disponibilità di beni il cui valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata dal condannato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: MBODJ MAODA (CUI: 0511KIE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato; si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341);
ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello di Torino ha adeguatamente chiarito, le ragioni della maggiore pericolosità desunta non solo dal numero dei precedenti, ma anche dalla omogeneità di condotte, senza che tale giudizio possa essere contraddetto solo per la risalenza dell’ultimo precedente a oltre cinque anni;
ritenuto con riferimento al motivo sulla confisca, che la motivazione sull’assenza di redditi proporzionati alla somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato risulta essere stata adeguatamente motivata, considerato che la confisca prevista dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90 presuppone unicamente, oltre alla condanna per il reato previsto dall’art. 73 dello stesso testo di legge, che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato ovvero all’attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr idente