Inammissibilità Ricorso Penale: L’Analisi di un Caso di Evasione
L’inammissibilità del ricorso penale rappresenta una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa adottare, sancendo la chiusura definitiva di un percorso giudiziario. Questa ordinanza, emessa dalla Settima Sezione Penale, offre un chiaro esempio di quando un ricorso viene considerato privo di fondamento al punto da non meritare neppure un esame nel merito. Analizzeremo il caso di un soggetto condannato per il reato di evasione, il cui tentativo di contestare la sentenza di condanna si è scontrato con la barriera dell’inammissibilità.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la decisione del primo giudice, il caso era approdato davanti alla Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva confermato la sentenza di condanna. Nonostante la doppia pronuncia conforme, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
I Motivi del Ricorso
I motivi dedotti dall’imputato miravano a contestare la decisione della Corte territoriale, in particolare per quanto riguarda due aspetti cruciali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’obiettivo del ricorrente era, evidentemente, ottenere un trattamento sanzionatorio più mite o, addirittura, l’esclusione della punibilità.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione ha stroncato le aspirazioni del ricorrente, dichiarando l’appello inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel giudizio di ‘manifesta infondatezza’ dei motivi proposti. La Corte Suprema ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione completa, logica e coerente per giustificare la propria decisione. Il giudice di secondo grado aveva spiegato in modo puntuale perché, nel caso specifico, non sussistessero i presupposti né per la particolare tenuità del fatto né per le attenuanti generiche.
La Cassazione, in questi casi, non riesamina i fatti del processo, ma si limita a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ineccepibile, il ricorso è stato giudicato come un tentativo sterile di ottenere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Corte di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte si sofferma sulla coerenza e logicità della sentenza impugnata. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva correttamente argomentato la sua decisione, rendendo le censure del ricorrente prive di qualsiasi fondamento giuridico. In sostanza, il ricorso non presentava vizi di legittimità da esaminare, ma si limitava a riproporre questioni già adeguatamente risolte nel grado precedente. Questa valutazione ha portato direttamente alla dichiarazione di inammissibilità, un esito che si verifica quando i motivi sono palesemente non accoglibili.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Spese Processuali
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, come stabilito dalla Corte, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione. Oltre a ciò, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legge, non un terzo grado di giudizio sul fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già motivato in maniera logica, coerente e puntuale la sua decisione di non concedere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato e per il quale era stato condannato, il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21798 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio così come individuato dal primo giudice ed, in modo particolare, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere -estensore
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