Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione Boccia i Motivi Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso penale quando i motivi presentati sono generici o si limitano a contestare i fatti già accertati. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere perché la specificità e la pertinenza giuridica sono cruciali per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato di sostituzione di persona, previsto dall’art. 494 del codice penale. La sentenza di colpevolezza, emessa in primo grado, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. Nonostante la cosiddetta ‘doppia conforme’, l’imputata decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La difesa dell’imputata ha articolato il proprio ricorso su tre punti principali, che tuttavia non hanno superato il vaglio preliminare della Suprema Corte:
1. Inidoneità probatoria delle dichiarazioni: Il primo motivo contestava l’affidabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenendole non sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
2. Violazione di legge sul dolo specifico: Il secondo motivo lamentava un errore nella valutazione dell’elemento psicologico del reato, sostenendo la mancanza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Il terzo motivo si doleva della mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sulla differenza tra questioni di fatto e questioni di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha analizzato separatamente ciascun motivo, evidenziandone le ragioni di inammissibilità.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla valutazione della prova dichiarativa, i giudici hanno ribadito che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può, quindi, procedere a una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova. Tentare di farlo si traduce in ‘mere doglianze in punto di fatto’, inammissibili per legge, soprattutto a fronte di un quadro probatorio che i giudici di merito avevano delineato come ‘chiaro e coerente’.
Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti per una ragione altrettanto dirimente: la loro genericità. La Corte ha osservato che tali motivi erano, di fatto, una riproposizione di censure già sollevate in appello in modo vago e assertivo. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, indicando con precisione il vizio di legge o di logica. In questo caso, le lamentele erano così generiche da non poter essere considerate una valida censura, determinando l’inammissibilità del ricorso penale ai sensi dell’art. 591, comma 4, c.p.p.
Conclusioni
La decisione in esame è un monito fondamentale per chi opera nel diritto penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con le conclusioni dei giudici di merito; è indispensabile individuare specifici errori di diritto e argomentarli in modo puntuale e rigoroso. Un ricorso basato su contestazioni fattuali o su critiche generiche è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Ciò non solo comporta la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se solleva questioni relative alla valutazione dei fatti o delle prove (non consentite in sede di legittimità) o se i motivi di ricorso sono formulati in modo generico, limitandosi a mere asserzioni senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non contiene una censura specifica e dettagliata contro la decisione del giudice, ma si esaurisce in affermazioni vaghe o in una semplice riproposizione di argomenti già presentati senza individuare un preciso errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza.
La Corte di Cassazione può riesaminare la testimonianza della persona offesa?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le prove, come una testimonianza. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 494 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l’inidoneità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge con particolare riferimento al dolo specifico del reato contestato e ritenuto, deriva la propria inammissibilità, ex art. 591, cornma 4, cod. proc pen., dall’omologo motivo di appello che risultava generico, in quanto si esauriva in mere asserzioni;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché in sede di appello non vi era una specifica censura ma solo una generica richiesta, sulla quale peraltro la Corte di appello ha fornito congrua risposta (si veda pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024