L’Inammissibilità del Ricorso Penale per Mancanza di Specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un principio cardine del nostro ordinamento è quello della specificità dei motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo concetto, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso penale proprio a causa della sua genericità. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la precisione e la chiarezza sono requisiti non negoziabili in un atto di appello.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un imputato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, disciplinati rispettivamente dagli articoli 337 e 341-bis del codice penale. Non accettando la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di doglianza.
L’Analisi della Corte sull’inammissibilità del ricorso penale
Giunto al vaglio della Suprema Corte, il ricorso è stato rapidamente liquidato. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo presentato era “del tutto privo di specificità”. In altre parole, l’atto di impugnazione non indicava né le ragioni di diritto né i dati di fatto concreti su cui si basava la critica alla sentenza di secondo grado. Mancava, di fatto, il cuore dell’impugnazione: una critica argomentata e puntuale alla decisione contestata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è tanto sintetica quanto ineccepibile. Un ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quale parte della sentenza sia contestata e per quali motivi. Non è compito della Corte interpretare o integrare le lacune dell’atto, ma solo valutare la fondatezza di censure chiaramente formulate. L’assenza di specificità rende il ricorso un atto processualmente inutile, che non può essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la sua declaratoria di inammissibilità diventa un passaggio obbligato. Questa decisione riafferma che il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo responsabile, fornendo al giudice tutti gli elementi necessari per una deliberazione consapevole. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende sottolinea la serietà di questo requisito procedurale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La preparazione di un ricorso non è una mera formalità, ma un’attività tecnica che richiede precisione, rigore e competenza. Affidarsi a motivi vaghi o generici equivale a una sconfitta certa in partenza. Per avere una reale possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso articoli in modo dettagliato i vizi della sentenza impugnata, collegando le critiche a specifici elementi fattuali e a precise argomentazioni giuridiche. In assenza di tali elementi, come dimostra questo caso, l’esito non può che essere l’inammissibilità del ricorso penale, con la conseguente definitività della condanna e l’aggravio di ulteriori spese.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo di specificità, ovvero non indicava le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui si basava la contestazione alla sentenza precedente.
Quali erano i reati per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per i reati previsti dagli articoli 337 (resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis (oltraggio a un pubblico ufficiale) del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’ANTIOCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo dedotto, afferente alla condanna del ricorrent per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., è inammissibile in del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati su cui la censura si fonda;
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, c la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del mende.
Così deciso il 14 fil. . s 2024
ami