Inammissibilità Ricorso Penale: Quando la Prova non è Decisiva
L’inammissibilità ricorso penale è un esito che può bloccare l’analisi di merito di un caso da parte della Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito i rigorosi paletti che la difesa deve rispettare per evitare questa declaratoria, specialmente in materia di prove richieste e di applicazione di cause di non punibilità. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte per comprendere i principi applicati e le loro conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro una Condanna Fiscale
Una contribuente, condannata per un reato fiscale previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. La difesa si basava su due argomenti principali: la mancata ammissione di una testimonianza ritenuta cruciale e il mancato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso: Prova Decisiva e Particolare Tenuità del Fatto
La ricorrente sosteneva che la testimonianza di una sua impiegata avrebbe potuto dimostrare l’assenza dell’elemento psicologico del reato, ossia la volontà di evadere le imposte. Questa prova, secondo la difesa, era “decisiva” per l’esito del processo.
In secondo luogo, si lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità. A sostegno di questa tesi, veniva evidenziato il corretto comportamento processuale e l’avvenuto pagamento del debito tributario.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità Ricorso Penale
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’inammissibilità ricorso penale. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
La Genericità della Prova Testimoniale
Riguardo al primo motivo, i giudici hanno sottolineato che, nel contesto di un giudizio abbreviato (come quello del caso di specie), la prova richiesta dall’imputato deve essere “necessaria”. Citando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10016/2018), la Corte ha chiarito che una prova è necessaria solo quando risulta “indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo”. La richiesta della difesa è stata invece giudicata generica, in quanto non spiegava come la testimonianza avrebbe potuto concretamente scardinare il quadro probatorio esistente.
Il Pagamento Tardivo del Debito Tributario
Sul secondo punto, la Corte ha definito il motivo “inconsistente”. Sebbene il pagamento del debito fosse avvenuto, questo era già stato valutato positivamente per la concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità specifica per i reati tributari (art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000), il pagamento deve essere integrale e avvenire prima dell’inizio del dibattimento. Poiché questa condizione non era stata rispettata, il pagamento tardivo non poteva essere utilizzato per ottenere il proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri procedurali e sostanziali. In primo luogo, ha ribadito il principio secondo cui la richiesta di integrazione probatoria in un rito abbreviato non può essere esplorativa, ma deve dimostrare la sua assoluta necessità e decisività. Una richiesta generica, che non chiarisce l’impatto potenziale sull’esito del giudizio, è destinata all’irrilevanza.
In secondo luogo, ha tracciato una netta distinzione tra gli effetti del pagamento del debito tributario. Se effettuato tardivamente, può al massimo influire sulla determinazione della pena attraverso le attenuanti generiche. Non può, invece, attivare le cause speciali di non punibilità, che sono soggette a requisiti temporali stringenti e inderogabili. La valorizzazione di un comportamento post-reato per un beneficio (le attenuanti) ne preclude l’utilizzo per ottenerne un altro più favorevole (la non punibilità), evitando così una duplicazione di valutazioni positive dello stesso fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre importanti lezioni per la strategia difensiva. In primo luogo, ogni richiesta di prova, specialmente nei riti speciali, deve essere argomentata in modo puntuale, evidenziandone la natura indispensabile e non meramente integrativa. In secondo luogo, per beneficiare delle cause di non punibilità legate al pagamento del debito, è cruciale agire con la massima tempestività, rispettando i termini perentori fissati dalla legge. Un adempimento tardivo, pur avendo una sua rilevanza, non consentirà di raggiungere l’obiettivo più ambito del proscioglimento, portando a conseguenze come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità ricorso penale.
Quando una prova testimoniale può essere considerata ‘decisiva’ in un giudizio abbreviato?
Secondo la Cassazione, una prova richiesta dall’imputato in un giudizio abbreviato è considerata ‘necessaria’ e quindi ammissibile solo quando risulta indispensabile per la decisione, non potendo essere semplicemente integrativa o sostitutiva del materiale probatorio già raccolto.
Il pagamento del debito fiscale dopo l’inizio del processo può portare all’assoluzione per particolare tenuità del fatto?
No. Il pagamento tardivo del debito, pur essendo stato valorizzato per il riconoscimento delle attenuanti generiche, non soddisfa il requisito temporale per l’applicazione delle cause di non punibilità specifiche in materia tributaria (come l’art. 13-bis D.Lgs. 74/2000), che esigono il saldo integrale prima del dibattimento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO NELL’EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/24
Rilevato che NOME COGNOME è stata condannata alle pene di legge per il reato dell’art. 2 d.l n. 74 del 2000;
Rilevato che l’imputata ha dedotto con il primo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva perché non era stata sentita l’impiegata dello studio, NOME COGNOME, che avrebbe potuto chiarire in merito al difetto dell’elemento psicologico, e con il secondo motivo la viola di legge per il diniego del proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.,
Rilevato che il primo motivo è generico con riferimento alla decisività della prova e non ti conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di giudi abbreviato, la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile considerarsi “necessaria” quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo suppo logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda” (S 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920-01);
Rilevato che il secondo motivo è inconsistente perché l’imputata, premesso di non aver dedotto di aver tempestivamente avanzato la richiesta di proscioglimento, ha allegato in suo favore corretto comportamento processuale e il pagamento del debito tributario che tuttavia è stato valorizzato già per il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che non si è avut il pagamento integrale prima del dibattimento ai fini dell’applicazione dell’art. 13-bis d.lgs. del 2000;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente