Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione e la Pena per Stupefacenti
L’inammissibilità del ricorso penale rappresenta una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa adottare, sancendo di fatto la fine del percorso giudiziario per l’imputato. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio in un caso di detenzione di stupefacenti, chiarendo quando un tentativo di ottenere un ulteriore sconto di pena si scontra con i limiti procedurali. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni che portano a tale esito e le sue severe conseguenze.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente cocaina suddivisa in 52 involucri. In secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma. Pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in otto mesi di reclusione e 800 euro di multa.
Nonostante questo primo risultato favorevole, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, avanzando un unico motivo: la richiesta di un’ulteriore riduzione della pena, ritenuta ancora eccessiva.
Il Contesto dell’Inammissibilità del Ricorso Penale
Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare liberamente i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, l’imputato contestava la quantificazione della pena operata dal giudice di merito.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che il motivo del ricorso fosse manifestamente infondato, conducendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, fermando il procedimento sul nascere.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione della motivazione fornita dalla Corte d’Appello, giudicandola “adeguata e non illogica”. Il giudice di secondo grado, infatti, aveva assolto al suo onere motivazionale spiegando chiaramente come era giunto alla determinazione della pena. Erano stati presi in considerazione tutti gli elementi rilevanti:
1. Il dato ponderale: la quantità non trascurabile di sostanza stupefacente (52 involucri).
2. I precedenti penali: l’imputato aveva a suo carico precedenti, di cui uno specifico per lo stesso tipo di reato.
Nonostante questi elementi negativi, il giudice aveva comunque concesso le attenuanti generiche e mantenuto la pena finale al di sotto della soglia media prevista dalla legge per quel reato. Secondo la Cassazione, il ricorso non faceva altro che sollecitare una nuova e diversa valutazione dei medesimi elementi, un’operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato inoltre qualificato come avente un “palese carattere dilatorio”, ovvero finalizzato unicamente a ritardare l’esecutività della condanna.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze automatiche e gravose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso giudizio di Cassazione. In secondo luogo, e ben più incisivo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o meramente dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione sottolinea quindi un importante monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi concreti della sentenza impugnata e non su una generica speranza di ottenere un esito più favorevole.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che il motivo del ricorso, relativo alla riduzione della pena, fosse manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello era stata giudicata adeguata e logica, rendendo il ricorso un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Quali fattori ha considerato il giudice per determinare la pena?
Il giudice ha bilanciato diversi elementi: da un lato, il dato ponderale dello stupefacente (52 involucri di cocaina) e i precedenti penali dell’imputato, tra cui uno specifico; dall’altro, ha concesso le circostanze attenuanti generiche, mantenendo la pena finale al di sotto della media edittale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La legge prevede che chi presenta un ricorso inammissibile venga condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, data la natura dilatoria del ricorso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44482 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44482 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 4 Febbraio 2022 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 52 involucri di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990.
Considerato che l’unico motivo, relativo al contenimento della pena, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.