Inammissibilità del Ricorso Penale: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, sottolineando come la mancanza di specificità conduca direttamente all’inammissibilità del ricorso penale. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si intende contestare, non limitarsi a enunciazioni generiche. Approfondiamo i dettagli di questo caso per comprendere le ragioni della Corte e le conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per i reati previsti dagli articoli 75, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e 495 del codice penale, con l’aggravante di cui all’articolo 61, n. 2, c.p. L’imputato, non accettando la condanna del secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, per cercare di ottenere l’annullamento della sentenza.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31290/2024, ha troncato il percorso del ricorso sul nascere, dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di impugnazione, riscontrando un vizio insanabile che ne ha impedito la valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. L’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa è stato giudicato ‘patentemente privo della necessaria specificità’. In altre parole, l’atto non muoveva una ‘effettiva critica’ alla sentenza della Corte d’Appello. Conteneva, invece, ‘enunciati del tutto assertivi neppure riferibili al caso di specie’.
La giurisprudenza citata dalla Corte (tra cui Cass. n. 8700/2013 e Cass. n. 7667/2015) conferma che un ricorso è inammissibile quando le censure sono generiche e astratte, senza un confronto diretto e argomentato con le specifiche ragioni giuridiche e fattuali che hanno sorretto la decisione impugnata. È necessario, quindi, che il ricorrente indichi con precisione quali parti della motivazione della sentenza precedente ritiene errate e per quali motivi di diritto. In questo caso, tale confronto è mancato completamente, rendendo il ricorso un mero atto di dissenso privo di sostanza giuridica.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza principale dell’inammissibilità del ricorso penale è la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Ma non solo. La Corte ha ravvisato ‘profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione’. Questa ‘colpa’ nel presentare un ricorso palesemente infondato ha portato a un’ulteriore condanna: il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione del ricorso per cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. È indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata, pena non solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche significative. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il dibattito processuale si concentri su questioni di diritto concrete, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con impugnazioni pretestuose o mal formulate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era ‘patentemente privo della necessaria specificità’. In pratica, non conteneva una critica argomentata e puntuale contro la sentenza d’appello, ma solo affermazioni generiche e assertive non collegate al caso specifico.
Cosa significa che il motivo di ricorso è ‘assertivo’ e ‘non specifico’?
Significa che il ricorrente si è limitato a enunciare un principio o a esprimere il proprio disaccordo con la condanna, senza spiegare in che modo e perché i giudici della Corte d’Appello avrebbero sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. Mancava un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è stata inflitta perché l’inammissibilità del ricorso era così ‘evidente’ da configurare un profilo di colpa da parte di chi lo ha proposto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31290 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN NOME IN FIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 24 maggio 2023 che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 75, comma 1, d. Igs. 159/2011 e 495, 61, n. 2), cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso che deduce il vizio della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato è patentemente privo della necessaria specificità quanto non muove un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01) ma contiene enunciati del tutto assertivi neppure riferibili al caso di specie;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.