Inammissibilità Ricorso Penale: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate. Un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto chirurgico, preciso e puntuale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una lezione fondamentale: la genericità non è ammessa e può portare a una pronuncia di inammissibilità del ricorso penale, con conseguenze economiche per l’imputato. Analizziamo insieme questo caso per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Milano, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la determinazione della pena. Secondo la difesa, il trattamento sanzionatorio applicato era eccessivo e incongruo, in violazione dell’art. 133 del codice penale, che elenca i criteri per la commisurazione della pena. Il ricorso, tuttavia, si limitava a sostenere questa tesi in modo generale, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni espresse dai giudici di merito.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della congruità della pena, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso era privo della specificità richiesta dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancanza di un Confronto Diretto
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘difetto di specificità’. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sua decisione sulla pena. I giudici di secondo grado avevano infatti giustificato la sanzione facendo riferimento a due elementi concreti: l’oggettiva gravità della condotta e il significativo valore dei beni di cui l’imputato si era appropriato.
Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, ha completamente ignorato questa argomentazione. Invece di contestare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, dimostrando perché la gravità della condotta o il valore dei beni non giustificassero quella pena, si è limitato a una lamentela generica di ‘eccessività’. Questo approccio, secondo la Cassazione, non costituisce una valida critica alla sentenza impugnata, ma si risolve in una mera riproposizione di conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza un reale confronto dialettico. L’impugnazione, per essere ammissibile, deve dialogare con la sentenza che contesta, non ignorarla.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque operi nel diritto penale: un ricorso non è un semplice lamento, ma un’analisi critica e argomentata. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso penale, è indispensabile che la difesa analizzi a fondo le motivazioni del giudice di merito e costruisca le proprie censure come una confutazione diretta e specifica di quelle ragioni. Limitarsi a definire una pena ‘eccessiva’ senza spiegare perché le giustificazioni del giudice sono errate, illogiche o carenti è una strategia destinata al fallimento. La decisione insegna che la precisione e la specificità non sono solo virtù stilistiche, ma requisiti procedurali la cui violazione comporta la chiusura del processo e un’ulteriore condanna economica.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ‘difetto di specificità’, poiché si limitava a lamentare in modo generico l’eccessività della pena senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali erano le giustificazioni della Corte d’Appello per la pena inflitta?
La Corte d’Appello aveva motivato la congruità della pena sulla base di due elementi: l’oggettiva gravità della condotta e il valore significativo dei beni di cui il ricorrente si era appropriato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46853 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LIMBIATE il 18/10/1969
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio è privo dei requisiti prescr dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la difesa, infatti, si è sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionator rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna val confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito;
rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine all congruità della pena stante l’oggettiva gravità della condotta ed il v significativo dei beni di cui si è appropriato il ricorrente (vedi pag. 3 della s impugnata), argomentazione con cui il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2024.