Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17035 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME il 31/01/1991
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto considerato
che i due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legg ed il vizio motivazionale rispettivamente in ordine alla mancata applicazione d
circostanze attenuanti generiche (art. 62
bis cod. pen.), il primo ed alla
applicazione della recidiva (art. 99 cod. pen.), il secondo, sono rispettiva generico e indeducibile;
quanto al primo, occorre considerare la genericità con cui il tema era s dedotto fin dall’appello, a fronte della motivazione della sentenza di primo gr
che aveva evidenziato, per negare le attenuanti richieste, i prece dell’imputata nonché diversi profili di gravità della condotta (cfr. pg
. 6: i successivi pagamenti e la conoscenza dei dati personali della vittima), asp
questi ultimi con cui il motivo d’appello non si confrontava affatto, caus perciò,
in parte qua, l’inammissibilità originaria del motivo d’appello, rilevabil
anche in questa sede (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc. P, R 271193 -01);
quanto al secondo motivo, esso non è consentito, in quanto inerente trattamento punitivo, benché lo stesso sia sorretto da sufficiente e non il motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, i particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla congruità della pena sulla dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. alla luce dei numerosi precedenti specifici gravanti sull’imputata, nonché sulla corretta contestazione della recidiva, peraltro neutralizzata quoacl poenam in relazione al minimo aumento operato dal giudice di primo grado rispetto alla precedente condanna);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore COGNOME Il Presid nte