Inammissibilità Ricorso Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla disciplina delle impugnazioni, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso penale non sia una mera formalità, ma la conseguenza diretta della violazione di precisi requisiti di legge. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per truffa, dichiarato inammissibile per mancanza di specificità e manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro una Condanna per Truffa
Il ricorrente, già condannato dalla Corte di Appello per il reato di truffa, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti a sostegno dell’impugnazione erano molteplici e toccavano diversi aspetti della sentenza di secondo grado. In particolare, venivano contestate:
* L’affermazione della sua responsabilità penale.
* Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p.
* La dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
Il ricorrente, in sostanza, riproponeva questioni che erano già state ampiamente trattate e respinte nel giudizio di appello, sperando in un diverso esito dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso penale. Questa decisione si fonda su due pilastri fondamentali previsti dal codice di procedura penale: la mancanza di specificità dei motivi e la loro manifesta infondatezza.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo profilo di criticità riscontrato dai giudici di legittimità è la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso è stato ritenuto generico, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Manifesta Infondatezza delle Censure
Oltre alla genericità, la Corte ha rilevato che le questioni sollevate erano anche manifestamente infondate. Ciò significa che, anche a un primo esame, le argomentazioni del ricorrente apparivano prive di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale idoneo a mettere in discussione la correttezza della decisione appellata.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dettagliato le ragioni per cui le doglianze del ricorrente non potevano trovare accoglimento, confermando in toto l’impianto logico-giuridico della sentenza di secondo grado.
Il Diniego della Causa di Non Punibilità (Art. 131 bis c.p.)
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano correttamente escluso tale beneficio in considerazione dell’entità del danno economico subito dalla persona offesa, quantificato in 5.000,00 euro. Un simile importo, secondo la Corte, non può essere considerato ‘esiguo’ e, pertanto, osta all’applicazione della norma invocata.
La Congruità della Pena Inflitta
Anche per quanto riguarda la dosimetria della pena, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello congrua, esaustiva e priva di vizi logici. I giudici di merito avevano correttamente ponderato la pena basandosi su elementi concreti, quali:
* L’intensità del dolo.
* L’entità del danno patrimoniale.
* La personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali.
Questi fattori hanno giustificato una pena ritenuta ‘bene perequata’ rispetto al disvalore complessivo del fatto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale e con una duplice condanna per il ricorrente: al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria aggiuntiva è motivata dalla ‘colpa’ del ricorrente nell’aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
La decisione rappresenta un monito chiaro: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. La presentazione di un’impugnazione richiede un’analisi rigorosa e la formulazione di motivi specifici e pertinenti. In caso contrario, le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un significativo aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi della specificità richiesta dall’art. 581, lett. c) del codice di procedura penale e, inoltre, sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla Corte.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. non è stata applicata perché l’entità del danno economico subito dalla vittima, pari a 5.000,00 euro, è stata considerata significativa e non ‘tenue’, escludendo così la possibilità di applicare tale beneficio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40773 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40773 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i motivi di ricorso con i quali COGNOME NOME deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alli affermazione di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c. ed alla dosimetria della pena sono inammissibili perché privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. oltr manifestamente infondati: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello ( cfr. in particolare, quanto al delitto di truffa pagg. 7 e 8 della sentenza) ed esclusa la ricorrenza della condizione di non punibilità invocata dal ricorrente, per l’entità del danno economico subito dalla p.o., pari a 5.000,00 euro .
Considerato che, quanto alla determinazione della pena, il giudice di appello con motivazione congrua ed esaustiva, esente da illogicità, ha ritenuto la pena determinata dal giudice di primo grado bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avuto riguardo all’intensità del dolo, all’entità del dan subìto dalla p.o. e alla personalità dell’imputato gravato da precedenti penali.
Ritenuto che, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2023
GLYPH Il Presidente
Il Consigliere estensore NOME COGNOME GLYPH