Inammissibilità del Ricorso Penale: Quando la Cassazione non riesamina il Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso penale presentato da due soggetti condannati per reati legati alla contraffazione, la cui richiesta di una nuova valutazione della pena è stata respinta.
I Fatti del Caso
Due persone venivano condannate in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello per concorso nel reato di detenzione e commercio di prodotti con marchi contraffatti, ai sensi degli articoli 110 e 474 del codice penale. La pena inflitta nei gradi di merito veniva ritenuta congrua. Insoddisfatti della decisione, i due condannati proponevano ricorso per Cassazione, sperando in una revisione del trattamento sanzionatorio.
L’Oggetto del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. La violazione dell’art. 62-bis del codice penale, relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Un vizio di motivazione riguardo al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva.
In sostanza, i ricorrenti non contestavano la loro colpevolezza, ma chiedevano alla Suprema Corte di riconsiderare la severità della pena applicata, argomentando che i giudici di merito avessero errato nel valutare questi aspetti. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso penale, ritenendo che le questioni sollevate esulassero dalle sue competenze.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato. I motivi presentati erano volti a “sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo”, un’attività di analisi del merito che è preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica per:
* Negare le attenuanti generiche: La Corte di Appello aveva giustificato la sua scelta, presumibilmente basandosi sulla gravità dei fatti e sulla personalità degli imputati.
* Rigettare la sanzione sostitutiva: La decisione era stata motivata evidenziando la “natura professionale dell’attività di contrabbando e detenzione di materiale con marchi contraffatti”, che rendeva la sanzione sostitutiva inadeguata a favorire il reinserimento sociale dei condannati.
Poiché la motivazione della sentenza impugnata era logica e completa, non vi era spazio per un intervento della Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Come conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La decisione sottolinea che, in assenza di un errore di diritto o di un vizio logico macroscopico nella motivazione, la valutazione sulla misura della pena e sulla concessione dei benefici rientra nella discrezionalità dei giudici di merito. Questo provvedimento riafferma il ruolo della Cassazione come custode della corretta applicazione della legge (ius constitutionis) e non come giudice dei fatti (ius litigatoris).
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione nel merito della congruità della pena. Questa attività è riservata ai giudici di primo e secondo grado e non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in “sede di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate, senza poter riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 17/07/2023 la Corte di appello di Triest confermava la sentenza in data 15/02/2022 del Tribunale di Gorizia, con la qua gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agl e 474 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che i ricorrenti, ciascuno con tre motivi di ricorso, deducono violazi dell’art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’i concordato e dell’istanza di sostituzione della pena detentiva.
Ritenuto che i motivi sono inammissibili perché volti a sollecitare un rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. riferimento alle ragioni del rigetto della istanza di concordato perch concedibili le circostanze attenuanti generiche e p.6 con riferimento alle ra della non idoneità della chiesta sanzione sostitutiva al reinserimento social condannato in considerazione della natura professionale dell’attivit contrabbando e detenzione di materiale con marchi contraffatti).
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d curo tremila in favore detta Cassa dette Ammende, non potenttosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dette spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 05/04/2024