Inammissibilità Ricorso Penale: Quando la Cassazione Conferma la Pena
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso penale in Cassazione, specialmente quando i motivi si concentrano su aspetti legati alla discrezionalità del giudice di merito. La Suprema Corte ribadisce i confini del proprio sindacato, chiarendo perché le censure relative alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche, se non adeguatamente fondate, non possono trovare accoglimento. Questo caso evidenzia come la valutazione della pericolosità sociale del reo, basata su elementi concreti come la gravità del fatto e i precedenti penali, sia un pilastro fondamentale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti specifici della sentenza impugnata: la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. In sostanza, il ricorrente contestava la valutazione della Corte d’Appello riguardo la sua personalità e la gravità della sua condotta, sperando in un trattamento sanzionatorio più mite.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella manifesta infondatezza dei motivi proposti. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, fornendo una motivazione logica, coerente e priva di vizi censurabili in sede di cassazione. L’analisi del giudice di merito, che ha portato a confermare il trattamento sanzionatorio del primo grado, è stata ritenuta immune da critiche.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha sottolineato che la decisione della Corte d’Appello di non escludere la recidiva e di non concedere le attenuanti nella massima misura era pienamente giustificata. I giudici di merito avevano infatti valorizzato le gravi modalità del fatto, considerandole espressive di una ‘accresciuta pericolosità’ del ricorrente. Questo giudizio era ulteriormente rafforzato dai numerosi precedenti penali a suo carico. Di conseguenza, l’applicazione della contestata recidiva non solo era legittima, ma anche corretta alla luce del quadro probatorio e della storia criminale dell’imputato. La Cassazione, quindi, non ha potuto fare altro che constatare la correttezza dell’operato dei giudici di secondo grado, la cui valutazione rientra pienamente nel loro potere discrezionale e non può essere messa in discussione se sorretta da una motivazione congrua.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità della Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. In questo caso, essendo la motivazione adeguata e ben argomentata, il ricorso non aveva alcuna possibilità di essere accolto. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della pretestuosità del ricorso stesso.
Per quali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti, relativi alla mancata esclusione della recidiva e alla concessione limitata delle attenuanti generiche, sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione.
Perché la Corte di Cassazione non ha riesaminato la valutazione sulla recidiva e sulle attenuanti?
La Corte non ha riesaminato tali aspetti perché rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici, basando la sua decisione sulla gravità del fatto e sui precedenti penali del ricorrente, rendendo la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla condanna per il reat di cui all’art. 385 cod. pen. – con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all’omessa esclusione della recidiva e all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sono inammissibili in quanto manifestamente infondati;
Considerato, invero, che la Corte d’appello, nell’esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congruo il trattamento sanzioNOMErio inflitto dal giudice di primo grado, alla luce delle gravi modalità del fat espressivo dunque di un’accresciuta pericolosità del ricorrente rispetto ai plurimi precedenti penali, rendendo così corretta l’applicazione della contestata recidiva;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024.