Inammissibilità Ricorso Penale: Quando la Ripetizione dei Motivi non Paga
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, del 12 aprile 2024, offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte affronta i ricorsi basati su argomentazioni ripetitive e manifestamente infondate. La decisione di dichiarare l’inammissibilità ricorso penale sottolinea l’importanza di presentare motivi di impugnazione solidi e non meramente reiterativi di quanto già esaminato nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia.
Il Caso in Esame: Un Appello contro una Condanna per Evasione
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato aveva basato il suo ricorso su tre motivi principali: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), l’erroneo mancato riconoscimento di un medesimo disegno criminoso con altre condotte e, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la loro Manifesta Infondatezza
La difesa dell’imputato ha tentato di smontare la sentenza di condanna appellandosi a istituti giuridici volti a mitigare la risposta sanzionatoria. In particolare, si è insistito sulla possibilità di considerare il fatto di ‘particolare tenuità’, sostenendo che l’offesa al bene giuridico tutelato fosse minima. Inoltre, si è cercato di unificare diverse condotte sotto un unico ‘disegno criminoso’ per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Infine, si è richiesta la concessione delle attenuanti generiche, spesso invocate per adeguare la pena alle specificità del caso concreto.
L’Analisi sull’Inammissibilità Ricorso Penale della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione di fondo risiede nel carattere ‘meramente reiterativo’ e ‘manifestamente infondato’ dei motivi proposti. Questo significa che le questioni sollevate erano già state valutate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello, e il ricorrente non ha fornito nuovi elementi o interpretazioni giuridiche valide per rimetterle in discussione.
La Non Applicabilità dell’Art. 131-bis c.p.
La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l’applicabilità dell’articolo 131-bis c.p. La valutazione della Corte d’Appello, che aveva tenuto conto della ‘gravità del reato’ e della ‘non occasionalità della condotta’, è stata ritenuta immune da censure. Questi due elementi sono ostativi alla concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto.
L’Esclusione del Disegno Criminoso e delle Attenuanti
Anche riguardo al secondo motivo, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito. È stato ribadito che la sussistenza di un medesimo disegno criminoso deve essere vagliata con attenzione, e la semplice vicinanza temporale tra i reati non è sufficiente a dimostrarla. Infine, la Corte ha considerato legittima l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, motivata dalla ‘reiterazione delle condotte’ da parte dell’imputato, un comportamento che denota una certa persistenza nel delinquere.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. L’inammissibilità del ricorso è una sanzione processuale che scatta quando l’impugnazione non presenta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge. Nel caso di specie, il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, cosa non consentita alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di fatto. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse logicamente motivata e giuridicamente corretta in ogni sua parte, rendendo superfluo un riesame delle questioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende ricorrere in Cassazione: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. È necessario individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata, come errori nell’applicazione della legge o vizi logici nella motivazione. La pronuncia conferma che la non occasionalità della condotta e la sua gravità sono elementi decisivi per escludere la non punibilità per tenuità del fatto. Inoltre, la reiterazione dei reati costituisce un valido motivo per negare le attenuanti generiche. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono meramente reiterativi di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio e, al contempo, manifestamente infondati.
Perché la Cassazione ha escluso l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito perché avevano correttamente valutato la gravità del reato e la non occasionalità della condotta, due elementi che, secondo la legge e la giurisprudenza consolidata, ostacolano l’applicazione di tale beneficio.
La ripetizione di condotte illecite può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse immune da censure nel punto in cui ha escluso le circostanze attenuanti generiche proprio a causa della reiterazione delle condotte da parte dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAUSA NOME NOME a ALTOFONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Causa NOME
OSSERVA
I motivi dedotti con il ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente reiterativi nonché manifestamente infondati.
In particolare, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato la gravità del reato e la non occasionalità della condotta.
Con riguardo al secondo motivo, la sentenza impugnata mostra di aver fatto corretta applicazione della legge e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nella misura in cui ha correttamente escluso la medesimezza del disegno criminoso, che deve essere comunque vagliata anche con riguardo a condotte di reato consumate in tempi ravvicinati.
Infine, immune da censure è anche la motivazione in punto di esclusione delle circostanze attenuanti generiche per la reiterazione delle condotte.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024