Inammissibilità Ricorso Penale: Quando la Motivazione del Giudice è Insindacabile
L’esito di un processo penale non si esaurisce sempre con la sentenza di primo grado. L’imputato ha il diritto di impugnare la decisione, ma fino a che punto può spingersi la contestazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso, sottolineando il principio della inammissibilità del ricorso penale quando le censure riguardano il merito del trattamento sanzionatorio e la motivazione del giudice di appello è logica e sufficiente. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il ruolo della Suprema Corte e i criteri di valutazione delle pene.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata in giudizio abbreviato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso (artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90). La pena stabilita era di un anno e un mese di reclusione e 2.200,00 euro di multa. La condannata decideva di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando vizi di motivazione su tre punti specifici del trattamento sanzionatorio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputata articolava il proprio ricorso contestando le decisioni della Corte d’Appello relative a:
1. Mancata esclusione della recidiva: Si contestava la decisione dei giudici di non escludere l’aggravante della recidiva, prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale.
2. Mancata applicazione del minimo della pena: Si lamentava che la pena inflitta non fosse stata fissata nel suo limite minimo edittale.
3. Mancata applicazione dell’attenuante del lucro di speciale tenuità: Si contestava il diniego della circostanza attenuante prevista per i casi in cui il profitto derivante dal reato sia di entità particolarmente esigua.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che le censure proposte non erano consentite in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare nel merito le valutazioni del giudice precedente, ma di verificare la presenza di vizi di legge o di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta non solo presente, ma anche sufficiente, logica e adeguata a giustificare le decisioni prese.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha analizzato punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, ritenendole immuni da censure.
In primo luogo, riguardo alla recidiva, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato la “pervicacia dell’azione delittuosa”. L’imputata aveva commesso il reato mostrando indifferenza verso una precedente condanna per rapina e subito dopo essersi allontanata da un luogo di spaccio a causa della presenza di carabinieri in borghese. Questo comportamento dimostrava una chiara propensione a delinquere che giustificava il mantenimento dell’aggravante.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’attenuante del lucro di speciale tenuità, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego sulla base di elementi oggettivi. La quantità di sostanza sequestrata, pari a 38,9 grammi di hashish, era stata considerata idonea a soddisfare le esigenze di decine di consumatori. A ciò si aggiungeva l’organizzazione dell’attività illecita, svolta in concorso con un’altra persona che agiva da “vedetta”, un elemento incompatibile con un’attività marginale e di scarso profitto.
Infine, sul trattamento sanzionatorio complessivo, la Corte ha ritenuto che la pena fosse stata adeguatamente calibrata tenendo conto di tutti gli elementi del caso, inclusa la modalità organizzata dello spaccio. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio di motivazione che potesse giustificare un intervento della Suprema Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti se questa è sorretta da una motivazione coerente e priva di vizi logici. Per ottenere una riforma della pena in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare che tale valutazione è palesemente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge. L’inammissibilità del ricorso penale scatta proprio quando l’impugnazione si risolve in una mera richiesta di nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni riguardavano il trattamento sanzionatorio, una valutazione di merito del giudice. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica per le sue decisioni, e la Cassazione non può riesaminare tali valutazioni ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
Quali elementi hanno giustificato la mancata esclusione della recidiva?
La Corte ha ritenuto giustificata la recidiva sulla base della “pervicacia dell’azione delittuosa” dell’imputata. Questa aveva agito con indifferenza verso una precedente condanna per rapina e subito dopo aver notato la presenza delle forze dell’ordine, dimostrando una spiccata tendenza a delinquere.
Perché non è stata concessa l’attenuante del lucro di speciale tenuità?
L’attenuante è stata negata perché la quantità di sostanza sequestrata (38,9 grammi di hashish), sufficiente per decine di consumatori, e l’organizzazione dell’attività di spaccio, svolta in concorso con un’altra persona che fungeva da “vedetta”, sono state considerate incompatibili con un profitto di entità particolarmente esigua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECODICE_FISCALE nato il 19/11/1997
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME jt
Rilevato che NOME condannata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e un mes mesi di reclusione e di 2.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce il di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, quarto comma, co pen., alla mancata applicazione del minimo della pena e dell’attenuante del lucro di specia tenuità;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimit poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivaz e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d’appello ha rimarcato: a quanto alla recidiva, la pervicacia dell’azione delittuosa, siccome commessa nell’indiffere della precedente condanna per rapina e dopo un breve allontanamento dal luogo di spaccio determinato dal riconoscimento della presenza di carabinieri in borghese; b) quant all’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., la disponibilità di un q di sostanza sequestrata, pari a 38,9 grammi di hashish, idoneo a soddisfare le esigenze di decin di consumatori, oltre quello al quale è stata effettuata la cessione accertata dagli operan quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, anche l’organizzazione della attività illecit quanto svolta in concorso e coordinamento con al tra persona, la quale fungeva da “vedetta”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente