Inammissibilità Ricorso Penale: Quando i Motivi Sono Generici e Aspecifici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi competenti. Un esempio lampante ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha messo in luce le conseguenze della proposizione di un’impugnazione carente dei requisiti di specificità. La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso penale quando i motivi addotti sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti processuali dettagliati e pertinenti.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato da parte della Corte di Appello di Venezia per il reato previsto dall’art. 586 del codice penale (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto). L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, sia in relazione all’affermazione di responsabilità sia riguardo al trattamento sanzionatorio applicato.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità Ricorso Penale
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un presunto vizio di motivazione. Sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore e che la pena inflitta fosse eccessiva e non giustificata secondo i criteri dell’art. 133 c.p.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere tali doglianze. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo ‘generico e aspecifico’. In altre parole, l’atto si limitava a mere affermazioni, prive di un confronto argomentativo puntuale con le ragioni che avevano sostenuto la pronuncia di condanna. Inoltre, i motivi sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’, poiché la sentenza impugnata presentava una motivazione congrua e completa.
Sulla Responsabilità dell’Imputato
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente riguardo alla responsabilità penale del prevenuto. I giudici di merito avevano analizzato le prove e ne avevano tratto conclusioni ben argomentate, che il ricorso non era riuscito a scalfire con critiche specifiche e pertinenti.
Sul Trattamento Sanzionatorio
Anche la censura relativa alla commisurazione della pena è stata respinta. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sanzione inflitta, tenendo conto di tutti i parametri richiesti dalla legge: il comportamento dell’imputato (precedente e antecedente al reato), la gravità del fatto e le conseguenze che ne erano derivate. La motivazione sul punto è stata quindi ritenuta adeguata e non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice precedente, si esaurisce in una sterile contrapposizione e non può essere accolto. L’onere del ricorrente è quello di condurre una critica mirata e circostanziata, non una generica lamentela.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza cruciale della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Un ricorso efficace deve essere preciso, specifico e fondato su vizi legalmente riconosciuti, altrimenti il rischio è quello di incorrere in una secca dichiarazione di inammissibilità, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, aspecifico e manifestamente infondato. I motivi presentati erano mere affermazioni che non si confrontavano in modo argomentato e specifico con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha verificato che la motivazione della sentenza d’appello fosse adeguata, logica e completa sia riguardo alla responsabilità dell’imputato sia alla determinazione della pena, concludendo che lo era.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47617 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 586 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, ove deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria ex rt. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico e aspecifico, ossia si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna ed è, altresì, manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata contiene congrua motivazione in punto di responsabilità del prevenuto (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato inoltre che il suddetto motivo, che censura vizio di motivazione anche in relazione al trattamento sanzionatorio per inosservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., è altresì manifestamente infondato alla luce della adeguata motivazione fornita dalla Corte d’appello quanto alla commisurazione della pena inflitta, per la determinazione della quale si è tenuto conto del comportamento dell’imputato, sia precedente che antecedente al reato, nonché della gravità del fatto e dell’evento cagionato (si veda pag. 6, punto 4.1);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2023