Inammissibilità del Ricorso Penale: Quando la Genericità Costa Caro
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sul tema della inammissibilità del ricorso penale. Spesso, la fase di impugnazione di una sentenza viene percepita come un’ulteriore possibilità di difesa, ma le regole procedurali impongono un rigore formale che, se non rispettato, può portare a una pronuncia di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso ci mostra come la mancanza di specificità dei motivi possa vanificare l’intero sforzo difensivo.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, già condannato per reati di truffa dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due punti principali: contestare l’esistenza degli elementi costitutivi del tentativo punibile e mettere in dubbio la corretta identificazione dell’imputato quale autore dei reati.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva già fornito una motivazione che riteneva esaustiva e coerente con le prove emerse durante il processo. La decisione si basava su una pluralità di elementi che, nel loro insieme, dimostravano la responsabilità penale dell’imputato. Questa pronuncia, definita in gergo tecnico “doppia conforme”, rendeva ancora più arduo il compito della difesa in sede di legittimità.
Perché si Rischia l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione ha stroncato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione non risiede in una valutazione di merito (se l’imputato fosse colpevole o innocente), ma in un vizio procedurale fondamentale: la genericità dei motivi. La legge, in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che i motivi di ricorso siano specifici. Ma cosa significa concretamente?
1. Non basta dissentire: Non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la sentenza impugnata. È necessario indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche o procedurali di tale contestazione.
2. Correlazione con la sentenza: I motivi devono confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione. Ignorare la motivazione della sentenza e riproporre le stesse difese già respinte, senza criticarle puntualmente, porta a un vizio di mancanza di specificità.
3. Divieto di rivalutazione dei fatti: Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può chiedere di riesaminare le prove (ad esempio, riascoltare un testimone o analizzare nuovamente un documento). La difesa non può proporre una “ricostruzione alternativa” dei fatti, sperando che la Suprema Corte la preferisca a quella dei giudici di merito. L’unico caso in cui si può intervenire sulla ricostruzione fattuale è dimostrando un palese e decisivo travisamento della prova.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile proprio perché violava tutti questi principi. Le doglianze difensive sono state qualificate come “generiche” sia per indeterminatezza, sia per la mancata correlazione con le complesse ragioni esposte dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso si limitava a prefigurare una rivalutazione delle fonti di prova, proponendo criteri di valutazione diversi da quelli, legittimamente, adottati dai giudici di merito. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse completa, razionale e fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili come illogici o contraddittori, e quindi non sindacabili in quella sede.
Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso penale. Questa pronuncia ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso insegna una lezione cruciale: l’impugnazione di una sentenza penale, specialmente in Cassazione, è un’attività tecnica che richiede massima precisione e specificità. Un ricorso generico, che tenta di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, è destinato a scontrarsi con il muro invalicabile dell’inammissibilità, con conseguenze economiche negative per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi della specificità richiesta dall’art. 581 del codice di procedura penale e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che le critiche alla sentenza non sono precise e dettagliate. Un motivo è generico quando non indica chiaramente quali parti della decisione si contestano o quando si limita a riproporre argomenti già respinti senza criticare specificamente il ragionamento del giudice precedente.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non giudicare nuovamente i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34966 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ONYANGO GEORGE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contes l’affermazione in ordine alla penale responsabilità per i reati ascri particolare riguardo all’insussistenza degli estremi del tentativo punibile prova dell’identificazione dell’imputato quale autore dei reati di cui ai capi B e C dell’imputazione, sono generici in quanto privi dei requisiti di specificità pre pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di man di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazi delle fonti probatorie ed un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risulta processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ord reati di truffa contestati (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in term contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa s rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio GLYPH 24.