Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 19 luglio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria il 10 aprile 2017);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è inammissibile, posto che, data l’assenza dell’imputato nel giudizio di primo e di secondo grado, il ricorso avrebbe dovuto essere corredato da procura speciale ad impugnare conferita al difensore – così come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – non rinvenuta in atti;
– che, comunque, i due motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l’egida formale del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sono generici, in quanto affidati a doglianze, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e dedotte senza puntuale allegazione di elementi di prova specifici, inopinabili e decisivi, atti a condurre con assoluta evidenza ad un diverso esito decisorio, come sarebbe stato necessario, invece, al cospetto di un apparato motivazionale della sentenza impugnata che non si espone ad alcun rilievo di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato circa il contributo materiale dell’imputato all’azione criminosa principale) (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente