Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23760 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23760 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 0543XDU) nato il 25/12/1994
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 07/12/2023, di conferma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lucca del 17/05/2023
di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, del d.P.R. 309 del 1990, perc illecitamente deteneva, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di g
20,5 e due pezzi di hashish del peso complessivo di gr. 98,64.
Con un unico motivo di ricorso, deduce erronea qualificazione giuridica del fatto per non aver l
Corte derubricato il fatto di reato nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5
309 del 1990, posto che il dato ponderale della sostanza non supera la soglia di rilevanza né vi sarebbero ulteriori e diversi elementi idonei a negare il predetto riconoscimento.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus
delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riserv
cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter
logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. Nel caso di specie, il giu a quo ha richiamato il dato ponderale, certamente non trascurabile, nonché la minima
organizzazione che veniva messa in atto dal ricorrente, il quale occultava lo stupefacente in u edificio posto nelle vicinanze di un bar notoriamente frequentato da assuntori, inferendo da ta elementi che il fatto non fosse di lieve entità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. pen alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa d ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME
Magro
Le