Inammissibilità Ricorso Penale: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso penale, un esito processuale che si verifica quando l’impugnazione presentata alla Corte di Cassazione non possiede i requisiti per essere esaminata nel merito. In questo caso, un imputato condannato per lesioni personali aggravate ha visto il suo ricorso respinto perché ritenuto manifestamente infondato, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha origine con una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cremona per il reato di lesioni personali aggravate. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile e, nonostante la concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti contestate, era stato condannato.
La decisione è stata successivamente impugnata di fronte alla Corte d’Appello di Brescia, la quale ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Non ritenendosi soddisfatto, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
I Motivi alla Base del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su un unico motivo, lamentando l’inosservanza di norme processuali e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici di merito avessero errato nella valutazione del quadro probatorio, giungendo a un vero e proprio travisamento di alcuni elementi di prova.
Il punto centrale della critica riguardava un certificato medico che, a dire della difesa, non era stato correttamente considerato. Secondo il ricorrente, tale omissione o errata valutazione avrebbe inficiato la logicità dell’intera motivazione della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità Ricorso Penale
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando l’inammissibilità del ricorso penale per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che le censure mosse dall’imputato non evidenziavano reali vizi di legittimità, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
La Corte ha specificato che non vi è stato alcun travisamento della prova per omissione. Il giudice di merito, infatti, aveva esaminato il certificato medico in questione, ma ne aveva motivato l’irrilevanza ai fini della decisione finale, inserendolo in un quadro probatorio più ampio e complesso. La motivazione della Corte d’Appello è stata definita “assolutamente logica”, priva di difetti o palesi contraddizioni. In sostanza, il ricorso non denunciava un errore di diritto, ma esprimeva un mero dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei gradi inferiori.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una statuizione netta: il ricorso è inammissibile. Tale declaratoria comporta, per legge, due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione. La seconda, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha ritenuto equo fissare tale somma in tremila euro. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma uno strumento per correggere errori di diritto. Presentare un ricorso basato su critiche infondate o finalizzato a una semplice rivalutazione delle prove comporta non solo il rigetto, ma anche conseguenze economiche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le critiche mosse dall’imputato non vertevano su errori di diritto, ma contestavano la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, che la Cassazione ha invece giudicato assolutamente logica e priva di vizi.
Cosa significa che il certificato medico non è stato oggetto di ‘travisamento per omissione’?
Significa che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito non hanno ignorato il certificato medico. Lo hanno esaminato e, con una motivazione logica, hanno spiegato le ragioni della sua irrilevanza nel contesto del quadro probatorio complessivo, senza quindi alterare il significato delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, questa somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14191 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14191 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 5 dicembre 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni personali aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva infraquinquennale e reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza delle norme processuali e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione del quadro probatorio e al travisamento di alcuni elementi di prova, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato in quanto il certificato medico non è stato oggetto di travisamento per omissione (in particolare, il giudice di merito, attraverso una motivazione assolutamente logica, ben chiariva le ragioni dell’irrilevanza del certificat medesimo alla luce del complessivo quadro probatorio; si vedano pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.