Inammissibilità ricorso penale: quando la genericità costa cara
L’inammissibilità ricorso penale rappresenta uno degli ostacoli principali per chi intende impugnare una sentenza di condanna senza una strategia difensiva analitica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la semplice contestazione astratta della pena o delle aggravanti non sia sufficiente per ottenere una revisione della decisione.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di una donna per i reati di molestia e minaccia, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, lamentando principalmente tre profili: l’eccessività della pena inflitta, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’erronea applicazione della recidiva. Tuttavia, tali motivi sono stati presentati in forma puramente assertiva, senza indicare con precisione quali passaggi della sentenza di merito fossero viziati da errori logici o giuridici.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una critica generica o a una riproposizione di argomenti già affrontati e risolti nei gradi precedenti. Per evitare l’inammissibilità ricorso penale, è necessario che il ricorrente individui specifici vizi di motivazione o violazioni di legge, mettendoli in relazione diretta con le prove e i fatti del processo.
Oltre al rigetto del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, sanzione prevista quando l’impugnazione è palesemente infondata o colpevolmente generica.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di impugnazione. La Corte ha osservato che le lamentele sulla determinazione della pena e sulla recidiva erano “patentemente generiche”. In diritto penale, non basta affermare che una pena sia ingiusta; occorre dimostrare che il giudice di merito abbia violato i criteri di commisurazione previsti dal codice o che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Nel caso di specie, la difesa si è limitata ad allegazioni astratte, non correlate alle peculiarità del caso concreto, rendendo l’atto di ricorso un mero esercizio di stile privo di sostanza giuridica.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento evidenziano l’importanza di una redazione tecnica rigorosa degli atti giudiziari. L’inammissibilità ricorso penale non è solo una sconfitta processuale, ma comporta gravi oneri economici per il ricorrente. La decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità: il filtro di ammissibilità serve a garantire che la Cassazione si occupi solo di questioni di diritto effettive, sanzionando i tentativi di utilizzare il terzo grado di giudizio come una semplice istanza di replica senza fondamento tecnico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, ovvero se non contestano in modo specifico e puntuale i passaggi della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni astratte.
Cosa succede se perdo un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e, solitamente, una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che può variare da mille a tremila euro.
È possibile ottenere le attenuanti generiche in Cassazione?
La Cassazione non può concedere direttamente le attenuanti, ma può annullare la sentenza se il giudice di merito ha negato tali benefici con una motivazione illogica o carente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6338 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6338 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
> 3 5 Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di molestia e minaccia;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione di legge e il vi motivazione in relazione alla determinazione della pena, all’esclusione delle attenuanti generic alla sussistenza della recidiva, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazion termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Le Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025.