Inammissibilità del Ricorso Penale: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
L’inammissibilità del ricorso penale è una sanzione processuale severa che impedisce al giudice dell’impugnazione di esaminare il merito delle censure mosse contro una sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e dettagliati, pena l’impossibilità di ottenere una revisione della decisione. Analizziamo il caso per comprendere quali sono i requisiti essenziali che un atto di impugnazione deve possedere.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per i gravi reati di ricettazione e riciclaggio, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione incentrato su presunti vizi motivazionali della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse affetto da genericità e indeterminatezza, risultando così privo dei requisiti prescritti dalla legge. Di conseguenza, oltre a non poter entrare nel merito della questione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, codificato nell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il ricorrente si era limitato a censurare la sentenza impugnata in modo generico, senza indicare gli elementi concreti che avrebbero dovuto sostenere le sue critiche. A fronte di una motivazione della Corte di Appello ritenuta logicamente corretta e coerente, il ricorso non ha fornito gli strumenti necessari al giudice di legittimità per individuare i presunti errori e per esercitare il proprio sindacato. Un ricorso formulato in questi termini non consente di comprendere quale sia il vizio specifico contestato alla sentenza, trasformandosi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia sottolinea un aspetto cruciale per ogni difensore: la redazione di un atto di impugnazione non può essere un esercizio di stile generico. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale, è fondamentale che l’avvocato individui con precisione chirurgica i passaggi della sentenza che intende criticare, argomentando in modo puntuale e collegando ogni censura a specifici elementi di fatto o a precise violazioni di legge. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, poiché garantisce che il confronto processuale si svolga su basi chiare e definite, permettendo al giudice superiore di svolgere efficacemente il proprio ruolo di controllo.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile a causa della sua genericità e indeterminatezza, in quanto non rispettava i requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALKOUNE ABDELMOULA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 08/03/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e riciclaggio;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
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